Cassazione Penale, Sentenza n. 15050/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che, in sede di riesame, confermava gli arresti domiciliari già disposti dal Gip per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione, autoriciclaggio e bancarotta (distrattiva, documentale e impropria). Il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'ordinanza per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo e per omissione dell'indicazione del termine di scadenza della misura, in contrasto con l'art. 291, comma 1-quater, e con le previsioni di cui agli artt. 291 e 292 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) e alla proporzionalità della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non fondata la censura di nullità: l'omissione dell'interrogatorio e dell'indicazione di un termine non ha determinato la nullità perché la misura è stata motivata anche sulla base dell'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione (una delle eccezioni previste dall'art. 291, comma 1-quater), per la quale l'indicazione di un termine è superflua. Quanto al merito delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto insindacabili le valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame sulle risultanze (intercettazioni e elementi emersi da altri procedimenti) e ha escluso il travisamento della prova o la manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita l'enunciazione dei motivi di ricorso nel testo; richiamata per precisare i limiti formali dell'esposizione delle censure.
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
Prevede l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura cautelare, salvo alcune eccezioni (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di reiterazione per specifiche fattispecie). La Corte ha ritenuto applicabile l'eccezione della reiterazione e dunque non invalida la misura per l'assenza dell'interrogatorio né per la mancata indicazione del termine.
art. 292, comma 2 lett. d) c.p.p.
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano le modalità del provvedimento cautelare; utilizzato nella discussione sulla nullità formale dell'ordinanza.
art. 292, comma 3-bis c.p.p.
Sanziona con la nullità l'omissione dell'interrogatorio quando non ricorra alcuna delle eccezioni legislative; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto operasse comunque un'eccezione (pericolo di reiterazione e/o inquinamento probatorio).
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare: la Corte ha ribadito che tale pericolo può essere desunto dalle modalità e dalla significatività delle condotte anche se risalenti nel tempo.
legge n. 114/2024 (modifiche art. 291 c.p.p.)
Richiamata per evidenziare la recente modifica che impone l'interrogatorio previo salvo eccezioni; la Corte ha interpretato che la modifica non muta la possibilità di non indicare un termine quando la misura è motivata dalla reiterazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'obbligo dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. può essere derogato quando ricorre una delle eccezioni tassative (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga o di reiterazione previste dalla legge); in tali casi la mancanza dell'interrogatorio non determina automaticamente la nullità.
- L'indicazione di un termine di scadenza della misura cautelare non è sempre necessaria: se la misura è giustificata dalla concreta e attuale esigenza del pericolo di reiterazione (o di inquinamento probatorio), il giudice può ritenere superflua la determinazione di un termine predeterminato.
- La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione libera e complessiva della prova: i giudizi di merito sull'adeguatezza degli indizi e sulla proporzionalità della misura sono sindacabili in Cassazione solo se si denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche da condotte pregresse e da elementi provenienti da altri procedimenti, purché emergano indizi concreti che rendano attuale il rischio di replica criminale.
- La scelta della misura cautelare e la valutazione della sua proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari competono principalmente al giudice del merito (Gip e tribunale del riesame); il ricorso per Cassazione richiede censure specifiche e non può limitarsi a una diversa lettura degli stessi elementi.
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