L.R. Calabria 16/2005
Modifica della Leggi regionali n.ri 7 e 8 del 13 maggio 1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale vieta l’utilizzo, nelle strutture speciali e negli uffici di diretta collaborazione della Regione Calabria, di soggetti in conflitto di interessi, coniuge/parente/affine entro il terzo grado di consiglieri o titolari di strutture speciali, o componenti di organi di enti e società regionali. Gli incarichi già conferiti in violazione decadono di diritto dall’entrata in vigore della legge.
Incompatibilità per il personale delle strutture speciali regionali
Incompatibilità per il personale delle strutture speciali regionali
La legge regionale Calabria 22 novembre 2005, n. 16 interviene sulla disciplina del personale impiegato nelle strutture speciali e negli uffici di diretta collaborazione degli organi regionali, introducendo specifici divieti di utilizzo di soggetti in situazioni di incompatibilità o potenziale condizionamento.
Ambito di applicazione
Le nuove regole riguardano:
- le strutture speciali, comprese quelle dei Dirigenti generali;
- l’Ufficio di Gabinetto;
- le strutture speciali o di supporto previste per il Consiglio regionale, incluse le ministrutture dei consiglieri regionali e gli altri uffici di diretta collaborazione individuati dall’Ufficio di Presidenza;
- il supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni;
- il collaboratore esperto di ciascun consigliere regionale.
Soggetti che non possono essere utilizzati
Non possono essere impiegate nelle strutture indicate persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- conflitto di interessi, anche professionale, con la Regione;
- rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con consiglieri regionali o con titolari di strutture speciali;
- appartenenza agli organi statutari di enti, aziende o società regionali, oppure di soggetti a rilevante partecipazione regionale.
Effetti sui rapporti già conferiti
Gli incarichi conferiti in violazione dei divieti sopra indicati decadono automaticamente di diritto. I relativi contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Le disposizioni di decadenza operano quindi solo per gli incarichi ancora efficaci a quella data.
Testo integrale
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