Cassazione Penale, Sentenza n. 13559/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) censura della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001 (ritenuta erronea: l'immobile non sarebbe in zona sottoposta a vincolo storico/artistico/archeologico/paesistico e non sarebbe stata realizzata lottizzazione abusiva, per cui al massimo sarebbe configurabile la lett. a) o b)); (2) doglianza in tema di prescrizione per le opere indicate alla lettera b) del capo 1, deducendo che i lavori si sarebbero interrotti già nel 2011 e dunque la prescrizione sarebbe intervenuta prima dell'accertamento del 23 novembre 2018 e prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la ricostruzione che esclude la sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva o di interventi in zone vincolate ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001: mancavano vincoli disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 e non è emersa una trasformazione urbanistica atta a integrare lottizzazione. Le opere, invece, rientrano nella lett. b) (edificazione in totale difformità o in assenza del permesso). La Corte ha inoltre richiamato il principio dell'unitarietà dell'opera edilizia ai fini della prescrizione: la permanenza del reato si estingue con l'ultimazione complessiva dei lavori o con il sequestro che ne interrompe la continuazione. Nel caso concreto il sequestro (eseguito il 22 novembre 2019) ha interrotto la continuazione e quindi il termine prescrizionale è decorso fino al 22 novembre 2024, risultando il capo 1 estinto per prescrizione nella sua interezza (inclusa la lettera b). La sentenza della Corte di appello è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1 lettera b) per prescrizione; i rimanenti capi di imputazione (2 e 3) non impugnati sono divenuti definitivi e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per i reati residui.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 380/2001
La Corte distingue le lettere: la lett. c) (riguardante lottizzazione o interventi in zone sottoposte a vincolo storico/artistico/archeologico/paesistico/ambientale) richiede vincoli ex D.Lgs. 42/2004 o lottizzazione; nel caso concreto è stata esclusa la rilevanza della lett. c) e ricondotto il fatto alla lett. b) (difformità dal titolo).
art. 30 d.P.R. 380/2001
Definisce la nozione di trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni; parametro usato per differenziare lottizzazione (trasformazione dell'assetto territoriale) da mera edificazione difforme.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Consente di qualificare come totale difformità le opere che determinano un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche rispetto al progetto approvato; usato per inquadrare la fattispecie come lett. b) quando non sussiste lottizzazione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Individua le variazioni essenziali dal permesso di costruire: parametro per valutare quando è necessaria una nuova autorizzazione e per distinguere lett. b) da varianti non essenziali.
D.Lgs. 42/2004
Disciplina i vincoli storico/artistico/archeologico/paesaggistici: la loro assenza ha portato la Corte ad escludere l'applicazione della lett. c) dell'art. 44.
art. 110 cod. pen.
Riferito nel fascicolo per la valutazione della continuazione tra i reati; non censurato da Cassazione in relazione ai capi non impugnati.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di rito invocata dai ricorrenti per le censure di legittimità (motivazione del ricorso per vizio di diritto).
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Citata nella fase delle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; richiamo procedurale.
artt. 64, 71, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001
Richiamati nei vari capi di imputazione per tipologie di sanzioni e misure connesse (es. demolizione, confisca), alcuni capi sono diventati definitivi perché non impugnati.
Massime di principio
- La lett. c) dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 richiede l'esistenza di vincoli disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 o la realizzazione di una lottizzazione: la sola presenza di un vincolo sismico non rientra nelle nozioni di vincolo storico/paesistico richiamate dalla norma.
- La lottizzazione abusiva implica una trasformazione urbanistica dell'area (materiale, giuridica o mista) idonea a determinare un nuovo assetto territoriale; opere isolate o difformi rispetto al permesso non sono automaticamente lottizzazione.
- Per distinguere tra lett. b) e lett. c) occorre verificare se l'intervento abbia creato una nuova maglia di tessuto urbano o una destinazione edificatoria non programmata: in assenza di ciò, prevale la fattispecie della difformità (lett. b).
- Ai fini della prescrizione l'opera edilizia va valutata unitariamente: la permanenza del reato cessa con l'ultimazione complessiva dei lavori o con l'atto che interrompe la continuazione (es. sequestro); non si possono computare i termini separando i singoli elementi senza considerare il nesso funzionale.
- Per provare l'interruzione della attività (e quindi l'intervento del termine prescrizionale) è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato la cessazione definitiva dei lavori; controlli amministrativi o sospensioni non chiaramente attestati non interrompono automaticamente la continuazione.
- Se parti della sentenza di merito non sono impugnate, diventano definitive e vanno eseguite: la Cassazione può annullare limitatamente le parti dedotte e rinviare il resto al giudice di merito per la rideterminazione delle pene residue.
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