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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13559/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) censura della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001 (ritenuta erronea: l'immobile non sarebbe in zona sottoposta a vincolo storico/artistico/archeologico/paesistico e non sarebbe stata realizzata lottizzazione abusiva, per cui al massimo sarebbe configurabile la lett. a) o b)); (2) doglianza in tema di prescrizione per le opere indicate alla lettera b) del capo 1, deducendo che i lavori si sarebbero interrotti già nel 2011 e dunque la prescrizione sarebbe intervenuta prima dell'accertamento del 23 novembre 2018 e prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la ricostruzione che esclude la sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva o di interventi in zone vincolate ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 380/2001: mancavano vincoli disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 e non è emersa una trasformazione urbanistica atta a integrare lottizzazione. Le opere, invece, rientrano nella lett. b) (edificazione in totale difformità o in assenza del permesso). La Corte ha inoltre richiamato il principio dell'unitarietà dell'opera edilizia ai fini della prescrizione: la permanenza del reato si estingue con l'ultimazione complessiva dei lavori o con il sequestro che ne interrompe la continuazione. Nel caso concreto il sequestro (eseguito il 22 novembre 2019) ha interrotto la continuazione e quindi il termine prescrizionale è decorso fino al 22 novembre 2024, risultando il capo 1 estinto per prescrizione nella sua interezza (inclusa la lettera b). La sentenza della Corte di appello è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1 lettera b) per prescrizione; i rimanenti capi di imputazione (2 e 3) non impugnati sono divenuti definitivi e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena per i reati residui.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    La Corte distingue le lettere: la lett. c) (riguardante lottizzazione o interventi in zone sottoposte a vincolo storico/artistico/archeologico/paesistico/ambientale) richiede vincoli ex D.Lgs. 42/2004 o lottizzazione; nel caso concreto è stata esclusa la rilevanza della lett. c) e ricondotto il fatto alla lett. b) (difformità dal titolo).

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    Definisce la nozione di trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni; parametro usato per differenziare lottizzazione (trasformazione dell'assetto territoriale) da mera edificazione difforme.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Consente di qualificare come totale difformità le opere che determinano un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche rispetto al progetto approvato; usato per inquadrare la fattispecie come lett. b) quando non sussiste lottizzazione.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Individua le variazioni essenziali dal permesso di costruire: parametro per valutare quando è necessaria una nuova autorizzazione e per distinguere lett. b) da varianti non essenziali.

  • D.Lgs. 42/2004

    Disciplina i vincoli storico/artistico/archeologico/paesaggistici: la loro assenza ha portato la Corte ad escludere l'applicazione della lett. c) dell'art. 44.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito nel fascicolo per la valutazione della continuazione tra i reati; non censurato da Cassazione in relazione ai capi non impugnati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma di rito invocata dai ricorrenti per le censure di legittimità (motivazione del ricorso per vizio di diritto).

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citata nella fase delle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; richiamo procedurale.

  • artt. 64, 71, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001

    Richiamati nei vari capi di imputazione per tipologie di sanzioni e misure connesse (es. demolizione, confisca), alcuni capi sono diventati definitivi perché non impugnati.

Massime di principio

  • La lett. c) dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 richiede l'esistenza di vincoli disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 o la realizzazione di una lottizzazione: la sola presenza di un vincolo sismico non rientra nelle nozioni di vincolo storico/paesistico richiamate dalla norma.
  • La lottizzazione abusiva implica una trasformazione urbanistica dell'area (materiale, giuridica o mista) idonea a determinare un nuovo assetto territoriale; opere isolate o difformi rispetto al permesso non sono automaticamente lottizzazione.
  • Per distinguere tra lett. b) e lett. c) occorre verificare se l'intervento abbia creato una nuova maglia di tessuto urbano o una destinazione edificatoria non programmata: in assenza di ciò, prevale la fattispecie della difformità (lett. b).
  • Ai fini della prescrizione l'opera edilizia va valutata unitariamente: la permanenza del reato cessa con l'ultimazione complessiva dei lavori o con l'atto che interrompe la continuazione (es. sequestro); non si possono computare i termini separando i singoli elementi senza considerare il nesso funzionale.
  • Per provare l'interruzione della attività (e quindi l'intervento del termine prescrizionale) è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato la cessazione definitiva dei lavori; controlli amministrativi o sospensioni non chiaramente attestati non interrompono automaticamente la continuazione.
  • Se parti della sentenza di merito non sono impugnate, diventano definitive e vanno eseguite: la Cassazione può annullare limitatamente le parti dedotte e rinviare il resto al giudice di merito per la rideterminazione delle pene residue.

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