L.R. TAA 7/2017
Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2019 (B.U. 1 agosto 2017, n. 31 - suppl. n. 7)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ridetermina residui e stanziamenti e autorizza nuove spese, con coperture finanziarie specifiche. Contiene inoltre numerose modifiche a discipline regionali su enti locali, previdenza, giudici di pace, personale degli uffici giudiziari e altre materie, con varie decorrenze dal 2017 o da esercizi successivi al 2015.
Assestamento del bilancio regionale 2017-2019 e modifiche normative collegate
Assestamento del bilancio regionale 2017-2019 e modifiche settoriali
La legge regionale interviene sull’assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2017-2019 e, contestualmente, adegua varie discipline regionali in materie diverse. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione e, per la parte finanziaria, è riferito al triennio e agli esercizi indicati.
Modifiche in materia di enti locali
La legge apporta una modifica alla normativa regionale sugli enti locali, con applicazione dall’esercizio finanziario 2016. È previsto che, in sede di saldo del contributo sulla base del rendiconto 2016, non possa essere liquidato un importo superiore a quello concesso in base al bilancio di previsione. La modifica non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Interventi in materia di previdenza
Il provvedimento modifica la disciplina regionale sulla previdenza integrativa per diverse categorie di soggetti, intervenendo sulla legge regionale n. 7 del 1992 e sulla legge regionale n. 1 del 2005.
In particolare:
- alcune modifiche si applicano alle domande relative a versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015;
- una specifica disposizione si applica a decorrere dal 2017;
- nella legge regionale n. 1 del 2005 vengono soppressi alcuni richiami normativi interni, anche con effetti limitati agli anni 2018 e seguenti per uno dei richiami soppressi.
Gli oneri derivanti da tali interventi trovano copertura negli stanziamenti della missione/programmazione 18/01, nell’ambito del “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.
Previdenza e sanità integrativa regionale
La legge modifica anche la disciplina sugli interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale. Il testo consolidato risulta aggiornato con interventi puntuali sulla normativa del 1997, compresa l’abrogazione di un articolo e la riscrittura di alcune disposizioni. Dal testo fornito non emergono ulteriori dettagli applicativi oltre al contenuto delle modifiche.
Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali
Viene modificata la legge regionale n. 4 del 2014, relativa all’interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2012 e ai conseguenti provvedimenti. La nuova disposizione si applica a decorrere dal 2017.
Giudici di pace
La legge riforma la disciplina regionale sulle indennità dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige, con modifiche al testo della legge regionale n. 8 del 1999.
Le novità si applicano dal mese successivo all’entrata in vigore della legge. Sono previsti maggiori oneri stimati in:
- euro 31.326,00 per l’anno 2017;
- euro 75.182,00 a decorrere dal 2018.
La copertura è assicurata tramite gli stanziamenti della missione/programmazione 02/01, nell’ambito delle “Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione - L.R. 20.11.1999, n. 8”.
Personale amministrativo degli uffici giudiziari
In attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, la legge disciplina il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto.
È previsto che il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 16 del 2017, che non abbia esercitato il diritto di opzione e salvo l’assenso dell’amministrazione di appartenenza se diversa da quella della giustizia, sia inquadrato nel ruolo del personale della Regione dal 1° gennaio 2018.
In relazione a tale inquadramento:
- sono apportate modifiche alla legge regionale n. 28 del 2015;
- i maggiori oneri, pari a euro 900.000,00 per l’anno 2018, sono coperti con integrazioni di stanziamento sulla missione/programmazione 20/03, titolo 1.
In prima applicazione, la contrattazione collettiva regionale può prevedere disposizioni differenziate per questo personale e la Giunta regionale deve formulare direttive per armonizzarle con la contrattazione collettiva integrativa nazionale.
Ulteriori modifiche in materia di personale e integrazione europea
Il provvedimento modifica anche:
- la legge regionale n. 4 del 2017, sulla delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari;
- la legge regionale n. 3 del 2000, in materia di personale;
- la legge regionale n. 4 del 2010, per un profilo connesso al bilancio;
- la legge regionale n. 10 del 1988, sulle iniziative per la promozione dell’integrazione europea.
Dal testo fornito emergono solo i rinvii alle modifiche puntuali, senza ulteriori specificazioni sostanziali.
Assestamento contabile: residui, entrate, spese e coperture
Per la parte di assestamento del bilancio:
- i residui attivi e passivi presunti del bilancio 2017-2019 sono rideterminati in conformità ai dati definitivi del rendiconto 2016;
- le differenze tra residui del rendiconto e residui presunti sono riportate in allegato;
- nello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono introdotte le variazioni allegate alla legge.
È inoltre iscritto nel bilancio 2017, tra le entrate, una quota del risultato di amministrazione 2016 pari a 188 milioni di euro, destinata a coprire un corrispondente incremento di spesa sulla missione/programmazione 18/01, relativo all’accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo la legge n. 190 del 2014 e gli accordi con le Province.
Le variazioni complessive di bilancio risultano pari a:
- euro 287.762.967,27 in competenza e euro 217.635.254,15 in cassa per il 2017;
- euro 20.858.728,00 in competenza per il 2018;
- euro 20.858.728,00 in competenza per il 2019.
La legge approva inoltre gli allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, per quanto modificati, e autorizza per il triennio 2017-2019 le variazioni di stanziamento indicate nelle tabelle A e B, relative al rifinanziamento di leggi regionali, a nuove spese e alle relative coperture.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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