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Regolamento

R.R. TAA 14/2017

Emanazione del regolamento concernente "Modifiche al Regolamento in materia di sostegno della previdenza complementare approvato con decreto del Presidente della Regione n. 75 di data 7 ottobre 2015"

Normativa regionaleR.R. TAA 14/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il regolamento regionale friulano sul sostegno alla previdenza complementare, intervenendo su diverse disposizioni del DPReg. n. 75/2015. Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2017; le somme già accantonate secondo il testo previgente dell’art. 10 devono essere versate al fondo pensione dell’iscritto o dell’ex iscritto.

Modifiche al regolamento sul sostegno alla previdenza complementare

Modifiche al regolamento sul sostegno alla previdenza complementare in Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia interviene sul regolamento già vigente in materia di sostegno alla previdenza complementare, modificando varie disposizioni del DPReg. 7 ottobre 2015, n. 75. Il testo consolidato risultante va letto come disciplina regionale di dettaglio del meccanismo di sostegno alla previdenza complementare nel territorio regionale.

Oggetto delle modifiche

Il decreto non introduce un autonomo regime sostanziale, ma aggiorna una pluralità di articoli del regolamento del 2015. In particolare, le modifiche incidono su:

  • articolazione e contenuto di alcune regole già previste in tema di sostegno alla previdenza complementare;
  • disciplina di alcuni aspetti procedurali e operativi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del regolamento originario;
  • eliminazione o sostituzione di singole previsioni non più coerenti con il testo aggiornato.

Ambito di applicazione temporale

Le modifiche disposte dal decreto si applicano solo dal 1° luglio 2017. Fino a tale data resta rilevante, per gli effetti maturati in precedenza, il testo previgente del regolamento del 2015.

Regime transitorio per le somme già accantonate

Per evitare disallineamenti tra vecchio e nuovo testo regolamentare, è stabilito che le somme accantonate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento nel testo precedente all’entrata in vigore delle modifiche devono essere versate al fondo pensione presso il quale il beneficiario risulta o risultava iscritto.

Effetti pratici per gli operatori

Per consulenti, enti e soggetti gestori del sostegno regionale alla previdenza complementare, il punto centrale è l’aggiornamento delle modalità applicative del regolamento del 2015 a partire dal 1° luglio 2017, con particolare attenzione alla gestione delle somme già accantonate e alla loro destinazione al fondo pensione dell’interessato.

Valutazione di attualità

Il decreto ha natura modificativa di un regolamento ancora riferito a una disciplina di sostegno previdenziale. Tuttavia, in assenza del testo completo delle singole modifiche e considerando che l’atto è datato 2017 e contiene una specifica decorrenza già ampiamente trascorsa, esso ha rilievo soprattutto come fonte di consolidamento storico del regolamento, più che come atto autonomamente operativo.

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