Deliberazione n. 151 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile tramite YouTube e TikTok senza consenso dell’interessato. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a evitare l’identificabilità diretta degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare gli atti adottati dal dirigente competente in via d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato da un interessato su YouTube e TikTok
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 12 marzo 2025 nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso dell’interessato.
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, ossia il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme YouTube e TikTok come destinatari dell’intervento dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due misure, trasmesse alle società interessate nella stessa data:
- ingiunzione a Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 84/2025 e 85/2025. Il provvedimento non applica sanzioni economiche e non contiene ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già disposte con urgenza.
Punti principali
Origine della procedura e segnalazione
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante lamentando la possibile diffusione, senza il proprio consenso, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito rientranti nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy. Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme YouTube e TikTok come canali potenzialmente coinvolti.
Provvedimenti urgenti del 12 marzo 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza: ingiunzione alle società del gruppo Google e a TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash; prescrizione di conservare per 12 mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 84/2025 e 85/2025 adottati il 12 marzo 2025. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, né sanzioni o prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già impartite in via d’urgenza.
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