DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo che riorganizza e riduce le dotazioni organiche del personale militare fissando il totale a 150.000 unità (con tappe transitorie: 190.000 fino al 2015 e 170.000 dal 2016), definisce la ripartizione per Forza armata e per gradi, riduce i ruoli dirigenti, rivede profili di carriera e procedure di reclutamento e promozione, disciplina transiti verso ruoli civili, ricongiungimenti familiari, fondi di assistenza e misure di accompagnamento. Molte disposizioni sono transitorie con scadenze tra il 2015 e il 2024/2025.
Riduzione e riorganizzazione delle dotazioni organiche e dei profili di carriera delle Forze armate
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