Cassazione Penale, Sentenza n. 14831/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per l'esame del materiale probatorio e captativo depositato in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di caso fortuito o forza maggiore ex art. 175 c.p.p. per l'impossibilità materiale di ascoltare oltre 170.000 flussi captativi, aggravata dal fatto che l'accesso alle intercettazioni era consentito solo dal 25/11/2024 (notifica avviso 15/11/2024), per soli 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Era stata chiesta la proroga del termine di cui all'art. 415-bis c.p.p., rigettata dal PM; l'istante pretendeva altresì che, in caso di impossibilità di ascolto, dovesse applicarsi il termine degli artt. 268, commi 5 e 6 c.p.p. per segnalare le intercettazioni utili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il GIP avesse motivato che gran parte del materiale captativo era già stata depositata con l'ordinanza custodiale precedente e quindi nota alla difesa, per cui non risultava configurato caso fortuito/forza maggiore. Inoltre la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito una critica specifica e motivata alle argomentazioni del provvedimento impugnato, presentando deduzioni generiche in violazione dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.; per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per affermare la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore che avrebbe giustificato la rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che tale situazione non risultasse concretamente provata, anche perché gran parte del materiale era già noto alla difesa.
art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento al termine per esercitare le facoltà difensive dopo l'avviso di conclusione indagini; la richiesta di proroga prospettata dalla difesa era stata rigettata con la motivazione della non prorogabilità e della prossimità alla scadenza della misura cautelare.
art. 268 cod. proc. pen.
art. 268, commi 5 e 6, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel senso che le intercettazioni ritenute utili dalla difesa devono essere segnalate entro la chiusura delle indagini; la Corte ha però considerato che il GIP aveva valutato che il materiale fosse in larga parte già depositato e noto, ridimensionando l'eccezione basata su questo termine.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte in ordine ai requisiti di motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni del provvedimento impugnato; la mancata correlazione rende il motivo generico e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000).
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità può essere seguita dalla condanna alle spese e dall'ammenda anche se la parte non abbia agito in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere la rimessione in termini per l'esame massivo di intercettazioni è necessario provare concretamente l'impossibilità materiale dovuta a causa esterna (es. volume effettivo del materiale e limiti di accesso) e collegarla causalmente alla mancata indicazione o esercizio dei diritti nei termini.
- Se parte del materiale è già stato depositato o messo a disposizione precedentemente, il Giudice può ritenere che la difesa avesse già conoscenza utile, riducendo la probabilità di ricondurre la vicenda a caso fortuito/forza maggiore.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente e argomentatamente con le ragioni del provvedimento impugnato (art. 581 c.p.p.); deduzioni generiche o non correlate alla motivazione del giudice sono dichiarate inammissibili.
- Le richieste di proroga dei termini previste dall'art. 415-bis possono essere rigettate se ritenute non prorogabili o se sussistono esigenze collegate alla durata delle misure cautelari; è quindi utile anticipare richieste di accesso e documentare tempestivamente le difficoltà.
- In caso di grande mole di materiale captativo, è opportuno quantificare in modo dettagliato i tempi di ascolto necessari, documentare le limitazioni imposte (orari, modalità) e chiedere al giudice misure ordinarie (più ore di accesso, supporti duplicati, estrazioni) prima della scadenza del termine.
- Se si pretende il riferimento al termine speciale delle intercettazioni (art. 268, commi 5-6), occorre dimostrare che la difesa non ha avuto possibilità praticabile di individuare le parti utili entro la chiusura delle indagini e spiegare perché il termine generale (415-bis) non sia applicabile.
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