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Interpello

Risposta n. 83 del 28/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Third Party Litigation Funding – Trattamento IVA (art. 10, c.1, n.1 e art. 22, c.1, n.6 DPR 633/1972)

Il quesito

Se le operazioni di TPLF svolte dalla SICAF costituiscano operazioni finanziarie mediante negoziazione o cessione pro soluto di crediti ai sensi dell art.3, c.2, n.3 DPR 633/1972; se, se rilevanti in Italia, beneficino dell esenzione IVA ex art.10, c.1, n.1; come determinare la base imponibile per eventuali obblighi di documentazione (se sul presunto vantaggio economico pari alla differenza tra fair value e prezzo); e se sussista l esonero dall obbligo di emissione fattura e di certificazione dei corrispettivi ai sensi di art.22, c.1, n.6 e normativa collegata.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che le operazioni di TPLF siano prestazioni di servizio di natura finanziaria ai sensi dell art.3, c.2, n.3 DPR 633/1972; che, se territorialmente rilevanti in Italia, risultino esenti ai sensi dell art.10, c.1, n.1; che la base imponibile per eventuali obblighi documentali vada determinata, conformemente all art.13, c.1, come differenza tra valore economico (fair value) dei crediti e prezzo pagato; e che ricorra l esonero dall obbligo di emissione fattura e dalla certificazione elettronica dei corrispettivi ex art.22, c.1, n.6 e normativa collegata.

Il parere dell’Agenzia

L Agenzia, assumendo che la societa sia in possesso dei requisiti vigilanziali dichiarati, ritiene la TPLF un attivita finanziaria caratterizzata da contratti aleatori e atipici; conclude che le prestazioni, se territorialmente rilevanti in Italia, hanno natura finanziaria ed sono esenti ai sensi dell art.10, c.1, n.1 DPR 633/1972. Per la determinazione della base imponibile si rinvia, in caso di acquisto di credito, ai principi della risoluzione 79/E/2021. Quanto alla fatturazione e certificazione, trattandosi di operazioni esenti, l emissione della fattura non e obbligatoria se non richiesta e si applica l esonero previsto da art.22, c.1, n.6 (con conseguente esclusione dall obbligo di certificazione dei corrispettivi). L Agenzia fornisce principi generali e invita il contribuente ad applicarli ai singoli contratti.

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