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Messaggio

Messaggio numero 594 del 08-02-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento aggiorna la disciplina del contributo dovuto dai datori di lavoro per l’interruzione di rapporti a tempo indeterminato, introducendo dal 1° gennaio 2018 un’aliquota all’82% del massimale NASpI per i licenziamenti collettivi dei datori soggetti a CIGS, con eccezione delle procedure avviate entro il 20 ottobre 2017. Fornisce inoltre le istruzioni operative UniEmens e contabili, distinguendo tra licenziamenti individuali, collettivi con accordo sindacale e collettivi senza accordo, nonché tra datori soggetti e non soggetti a CIGS, e indica termini di versamento e nuovi codici causale e contabili.

Contributo di licenziamento e nuove istruzioni per i licenziamenti collettivi dal 2018

Contributo di licenziamento: aggiornamento della disciplina per i licenziamenti collettivi

Il documento illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 alla disciplina del contributo dovuto dai datori di lavoro in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’attenzione è posta in particolare sui licenziamenti collettivi e sulle modalità di esposizione e versamento del contributo tramite flusso UniEmens.

Quadro generale della disciplina originaria

L’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012, ha introdotto dal 1° gennaio 2013 un contributo a carico del datore di lavoro per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che dia diritto all’ASpI, oggi NASpI, indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore.

Il contributo era originariamente pari al 41% del massimale mensile NASpI di cui all’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni. La circolare richiama anche i criteri impositivi, la misura del contributo e i casi di esclusione già illustrati nella circolare n. 44/2013.

Modifiche introdotte dalla legge n. 205/2017

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 137, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della CIGS, l’aliquota del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 sia innalzata all’82%.

La disposizione fa salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 223/1991. Per tali procedure continua ad applicarsi la misura ordinaria del 41%.

Ambito di applicazione

Sono tenuti al versamento nella nuova misura solo i datori di lavoro soggetti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, pari allo 0,90%, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015. In sostanza, la nuova aliquota dell’82% riguarda i datori rientranti nel campo di applicazione della CIGS che licenziano all’esito di una procedura di licenziamento collettivo.

Decorrenza e misura del contributo

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, il contributo è pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Per l’anno 2018, essendo il massimale mensile NASpI pari a € 1.208,15, l’importo dovuto per ogni dodici mesi di anzianità è pari a € 990,68. Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo complessivo è pari a € 2.972,04.

Per anzianità diverse da 12, 24 o 36 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro, secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 44/2013.

Inoltre, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012.

Licenziamenti collettivi avviati entro il 20 ottobre 2017

Per le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se i licenziamenti sono effettuati dopo il 1° gennaio 2018, continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria del 41%.

Il documento precisa che l’avvio della procedura coincide con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo l’articolo 4 della legge n. 223/1991.

Istruzioni operative UniEmens

Il documento ridefinisce la gestione dei codici UniEmens per distinguere correttamente le varie fattispecie di cessazione del rapporto.

Per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo resta in uso il codice:

  • “1A”, che dal 1° gennaio 2018 assume il significato di “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”.

Restano escluse le specifiche fattispecie già disciplinate da altri codici:

  • “1L” per esodo incentivato,
  • “1M” per cambio appalto,
  • “1P” per cambio gestore ex art. 2 del D.I. 21.04.2011,
  • “1R” per licenziamento dell’apprendista per qualifica, diploma, specializzazione tecnica superiore o alta formazione.

Per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il versamento del contributo continua a essere esposto con il codice causale “M400”, mantenendo il significato di contributo dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

Nuovi codici per i licenziamenti collettivi

Dal gennaio 2018 vengono istituiti i seguenti codici:

  • “1Q”: “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”;
  • “1U”: “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”.

Il codice “1Q” va utilizzato dai datori soggetti a CIGS per i licenziamenti collettivi effettuati dal mese di competenza gennaio 2018. Per i licenziamenti di gennaio 2018 non ancora codificati correttamente, la variazione deve essere effettuata nel flusso del mese di febbraio tramite l’apposito elemento di variazione.

Per l’esposizione del contributo nel flusso UniEmens, in funzione dell’accordo sindacale sulla dichiarazione di eccedenza, devono essere utilizzati:

  • il codice causale “M501” per il contributo dovuto ex articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017 a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale, indicando l’importo da pagare;
  • il codice causale “M502” per il contributo dovuto ex articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017 a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale, indicando l’importo da pagare.

Nel caso di assenza di accordo sindacale, il contributo va triplicato, applicando l’82% del massimale NASpI moltiplicato per tre.

Per i datori non soggetti alla CIGS, oppure per quelli soggetti alla CIGS ma con procedure avviate entro il 20 ottobre 2017, si utilizza il codice “1U”. In tali casi non si applica la nuova disciplina dell’82%, e la misura del contributo resta al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, salvo l’ipotesi di mancato accordo sindacale, che determina comunque la moltiplicazione per tre.

Per questa fattispecie i codici da usare sono:

  • “M400”, per i casi con accordo sindacale, con importo da indicare nell’elemento dedicato;
  • “M503”, per i casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale, con indicazione dell’importo da pagare.

I codici “M501”, “M502” e “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.

Termini di versamento

Il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, comprese quelle soggette alla disciplina novellata dalla legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni intervenute nel periodo di paga gennaio 2018, il versamento deve quindi essere effettuato entro il 16 marzo 2018.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile, sono istituiti nella gestione PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego due nuovi conti:

  • PTA21115, per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017, per anni precedenti;
  • PTA21175, per lo stesso contributo riferito all’anno in corso.

Nei conti confluiranno i contributi esposti in UniEmens con i codici causali “M501”, “M502” e “M503”, secondo le modalità operative indicate nel documento.

Rinvii normativi e precisazioni finali

Il documento rinvia, per la disciplina dei licenziamenti collettivi, agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Richiama inoltre che il codice causale “M400” va utilizzato anche per il versamento del contributo nei casi di risoluzione consensuale del rapporto a seguito della procedura obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, come modificato dalla legge n. 92/2012, per i lavoratori assunti ante 7 marzo 2015, nonché in caso di dimissioni per giusta causa.

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