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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla sussistenza del delitto di calunnia per supposta mancanza delle complete generalità della persona falsamente accusata (si deduceva che la denuncia non identificava pienamente il presunto estorsore); 2) impugnazione del diniego della sospensione condizionale della pena; 3) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e respinto tutti e tre i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza che richiede solo gli elementi necessari e sufficenti per l'inizio dell'azione penale verso persona agevolmente identificabile: nel caso concreto l'imputato aveva indicato nome e cognome della persona accusata (Camillo Centamore), il cognome del cognato, e circostanze che consentivano l'identificazione (conoscenza in loco), e la denuncia aveva innescato un procedimento poi archiviato. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il diniego della sospensione condizionale per mancanza di resipiscenza e per la presenza di una precedente condanna che, unitamente alla pena attuale, ostava alla concessione ex art. 163 c.p.; tale valutazione è stata collegata alla gravità del fatto e al movente (volto a sottrarsi a obblighi di locazione). Sul terzo motivo è stato ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi favorevoli che giustificassero il riconoscimento. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che punisce la calunnia; la Cassazione interpreta che per configurare il reato sia sufficiente che la falsa accusa contenga dati utili e sufficienti per l'inizio dell'azione penale nei confronti di una persona agevolmente identificabile

  • art. 163 cod. pen.

    Regola i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la presenza di una condanna anteriore o comunque l'insieme delle condanne possono ostare alla concessione, oltre alla valutazione della resipiscenza

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la gravità del fatto e il movente sono stati ritenuti elementi pregnanti ai fini della quantificazione e della valutazione di rimproverabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze derivanti dall'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende

  • Cass. Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020 (Gentile) e Cass. Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009 (Sileoni)

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che ai fini della calunnia è sufficiente l'individuazione della persona resa agevolmente identificabile dai dati forniti

Massime di principio

  • La calunnia si perfeziona anche se la denuncia non riporta tutte le "complete generalità" formali: è sufficiente che la falsa accusa contenga elementi che rendano la persona agevolmente identificabile (nome, cognome, relazioni, riferimenti locali)
  • Se il movente della falsa accusa è diretto a sottrarsi a obblighi (es. evitare sfratto, procedure esecutive), ciò costituisce elemento di gravità e può incidere negativamente su attenuanti e benefici (es. sospensione condizionale)
  • La presenza di precedenti o di condanne, anche se modeste, va valutata unitariamente con la pena attuale e può ostare alla concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.
  • La mancanza di resipiscenza (assenza di segni di ravvedimento) è un criterio importante per negare benefici di pena e il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche
  • In Cassazione i ricorsi privi di plausibilità giuridica vengono dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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