Deliberazione n. 785 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure disposte mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale e, se acquisito in chiaro, a garantirne la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento è una ratifica ex post dell’intervento urgente del dirigente competente, adottato in applicazione delle procedure interne del Garante.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, concernente la possibile diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e origine del procedimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, nei casi di c.d. revenge porn. Viene richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente da sottoporre a successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram e Pornhub indicate nella segnalazione. Il Garante ha quindi verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata.
Misure urgenti adottate il 9 dicembre 2024
Con le determinazioni nn. 590 e 591 del 9 dicembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure immediate di contenimento della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione per possibile revenge porn
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 9 dicembre 2024 le determinazioni nn. 590 e 591/2024, ingiungendo a Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 12 dicembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 590/2024 e 591/2024 adottati dal dirigente competente.
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