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Provvedimento

Provvedimento del 14/11/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Disciplina uso dal 1° gennaio 2015, invio esclusivamente online, periodo transitorio per le rinunce e struttura dettagliata del modello e dei controlli XML.

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale e specifiche tecniche XML

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale

Il documento approva il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale previsto dall’art. 15, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono approvate anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il modello deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2015 per la dichiarazione relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente. È previsto anche l’uso per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di efficacia della rinunzia, in caso di rinuncia all’autorizzazione.

Struttura del modello

Il modello è composto da più sezioni:

  • frontespizio, con informativa privacy, dati generali, estremi dell’autorizzazione, dati del contribuente e del rappresentante firmatario, e sezione per l’impegno alla trasmissione telematica;
  • quadro A, relativo agli atti e documenti soggetti a imposta fissa;
  • quadro B, relativo agli atti e documenti soggetti a imposta proporzionale;
  • quadro C, dedicato ai versamenti effettuati in relazione alla liquidazione provvisoria;
  • quadro D, con il riepilogo dell’imposta dichiarata.

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:

  • direttamente dal contribuente, se abilitato a Entratel o Fisconline;
  • tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, le dichiarazioni da inviare a seguito di rinunzia all’autorizzazione, anche in caso di operazioni straordinarie, devono essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere stampato nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’Allegato A. Può essere prelevato anche da altri siti, purché conforme al modello approvato e riporti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È consentita la stampa monocromatica in nero, con dispositivi che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’Allegato B definisce le specifiche tecniche XML per la trasmissione dei dati. La fornitura deve essere:

  • conforme a XML 1.0;
  • codificata in UTF-8;
  • coerente con lo schema XSD denominato fornituraBOV00_v1.xsd.

È prevista una fase di validazione formale e una fase di controllo sostanziale dei dati; l’esito negativo della validazione comporta sempre lo scarto dell’intera fornitura. La dimensione complessiva dei file non può eccedere 5 MB compressi.

Regole sui dati e sui controlli

Le specifiche tecniche disciplinano in modo puntuale:

  • il trattamento del codice fiscale, che deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria;
  • lo scarto in caso di codice fiscale non registrato o di omocodia non aggiornata;
  • la dichiarazione sostitutiva, ammessa solo se esiste già una dichiarazione originaria validamente presentata dello stesso tipo;
  • i namespace XML e la struttura del messaggio, con radice Messaggio, contenente Intestazione e Contenuto.

Contenuto dei quadri A, B, C e D

Nel dettaglio, il documento disciplina:

  • quadro A: atti/documenti soggetti a imposta fissa, con campi per codice documento, eventuale cambio imposta, importo unitario, numero documenti o fogli e totale imposta;
  • quadro B: atti/documenti soggetti a imposta proporzionale, con codice, eventuale cambio aliquota, aliquota/imposta, numero, imponibile e totale imposta;
  • quadro C: versamenti effettuati, con tipologia, data, imposta versata e codice fiscale del versante;
  • quadro D: riepilogo con totale imposta quadro A, totale imposta quadro B e totale imposta complessiva.

Sono indicati vincoli puntuali su importi, arrotondamenti, presenza/assenza di campi e coerenza matematica dei totali.

Frontespizio e dati anagrafici

Le specifiche XML del frontespizio richiedono, tra l’altro:

  • dati del contribuente;
  • distinzione tra persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche;
  • dati del rappresentante, obbligatorio per i soggetti diversi da persone fisiche;
  • eventuale sezione per residenti esteri;
  • eventuale impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.

Sono disciplinati i controlli sui codici fiscali, sulla corrispondenza tra rappresentante e contribuente, sulla firma e sui dati anagrafici.

Informativa sul trattamento dei dati personali

L’allegata informativa privacy, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, chiarisce che i dati richiesti nella dichiarazione sono obbligatori ai fini dell’applicazione della disciplina dell’imposta di bollo in modo virtuale. L’indicazione di telefono e email è facoltativa e serve per ricevere informazioni e aggiornamenti.

I dati sono trattati dall’Agenzia delle Entrate per finalità di liquidazione, accertamento e riscossione; possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati nei limiti di legge. È indicata la facoltà di esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Istruzioni operative essenziali

Le istruzioni richiamano che:

  • la dichiarazione va presentata entro il mese di gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento;
  • la presentazione avviene esclusivamente per via telematica;
  • l’Agenzia mette a disposizione un software gratuito per compilazione e invio;
  • la dichiarazione si considera presentata al momento della conclusione della ricezione dei dati da parte dell’Agenzia;
  • la prova della presentazione è data dalla ricevuta telematica.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
  • decreto 7 giugno 1973 sulle categorie di atti/documenti per il pagamento virtuale;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto dirigenziale 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione;
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 597.

Sono inoltre richiamate le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e si precisa che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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