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Provvedimento

Provvedimento del 20/10/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento approva un nuovo modello telematico, con istruzioni, per chiedere il computo in diminuzione delle perdite del consolidato nazionale dai maggiori imponibili derivanti da accertamento o da adesione. Il modello sostituisce quello del 29 ottobre 2010 ed è aggiornato alle modifiche del regime di utilizzo delle perdite fiscali introdotte dall’art. 23 del d.l. 98/2011.

Approvazione del modello IPEC per lo scomputo delle perdite del consolidato nazionale dai maggiori imponibili accertati

Approvazione del modello IPEC per lo scomputo delle perdite del consolidato nazionale

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2014 approva il modello per presentare l’istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, insieme alle relative istruzioni. Il modello è denominato Mod. IPEC e sostituisce quello approvato con provvedimento del 29 ottobre 2010.

Finalità e aggiornamento normativo

L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare il modello alle modifiche introdotte dall’art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha inciso sul regime di utilizzo delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR. Il modello serve quindi a consentire la richiesta di scomputo delle perdite del consolidato non utilizzate dai maggiori imponibili accertati, secondo la disciplina introdotta dall’art. 40-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 9-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Ambito di applicazione e presupposti

Il modello può essere utilizzato in più ipotesi collegate all’attività di accertamento sul consolidato nazionale:

  • notifica di atto unico avente ad oggetto le rettifiche del reddito complessivo proprio del soggetto partecipante al consolidato;
  • istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell’atto unico;
  • procedimento di accertamento con adesione avviato prima della notifica dell’atto unico, su istanza del contribuente o su invito dell’ufficio;
  • adesione ai contenuti dell’invito a comparire;
  • adesione al verbale di constatazione.

L’istanza riguarda le perdite del consolidato non utilizzate, che la consolidante può chiedere di computare in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche fiscali, fino a concorrenza del loro importo.

Soggetti interessati e effetti procedurali

L’istanza è presentata dalla consolidante, anche quando il soggetto interessato dalle rettifiche sia la consolidata. Nel caso di procedimento di accertamento con adesione, partecipano sia la consolidante sia la consolidata interessata.

La presentazione dell’istanza produce effetti sul termine di impugnazione dell’atto:

  • il termine per ricorrere è sospeso per 60 giorni sia per la consolidata sia per la consolidante;
  • l’ufficio ricalcola maggiore imposta, interessi e sanzioni;
  • l’esito viene comunicato alle parti entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Termini e modalità di presentazione

L’istanza va presentata dalla consolidante entro termini differenziati a seconda del procedimento:

  • entro il termine per proporre ricorso, in caso di notifica di atto unico;
  • nel caso di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, anche dopo la presentazione dell’istanza di adesione, ma comunque non oltre il termine per ricorrere, tenendo conto della sospensione prevista dall’art. 6, comma 3;
  • entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, in caso di adesione ai contenuti dell’invito a comparire;
  • entro il trentesimo giorno successivo alla consegna del processo verbale di constatazione, in caso di adesione al verbale;
  • nel corso del contraddittorio, nei casi di accertamento con adesione ex artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997.

La consolidante deve dare notizia della presentazione dell’istanza alla consolidata.

Trasmissione telematica e documentazione

L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali Entratel o Fisconline. La trasmissione può avvenire:

  • direttamente da parte dei soggetti abilitati;
  • tramite una società del gruppo;
  • tramite gli intermediari indicati dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998.

In caso di invio tramite intermediari o società del gruppo, questi devono:

  • rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica;
  • indicare nel frontespizio la data dell’impegno, il codice fiscale e la firma;
  • consegnare al contribuente copia dell’istanza trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia;
  • conservare e far conservare la documentazione firmata dal richiedente.

Per le ipotesi di adesione all’invito a comparire e di adesione al verbale di constatazione, una copia cartacea dell’istanza telematica deve essere allegata alla comunicazione di adesione.

Reperibilità del modello

Il modello e le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È ammessa anche la diffusione tramite altri siti, purché il modello riproduca esattamente struttura e sequenza di quello approvato.

Struttura del modello

Il modello è composto da:

  • frontespizio, con informativa privacy, dati dell’atto, dati del soggetto istante, del rappresentante, firma e impegno alla presentazione telematica;
  • quadro US, destinato all’indicazione delle perdite da utilizzare in diminuzione dei maggiori imponibili;
  • quadro UP, destinato al dettaglio delle perdite non disponibili perché attribuite o già utilizzate.

Frontespizio: dati richiesti

Nel frontespizio devono essere indicati:

  • i dati dell’atto unico, dell’invito a comparire o del processo verbale di constatazione;
  • il tipo di atto, mediante uno dei codici da 1 a 6 previsti dalle istruzioni;
  • i dati del soggetto partecipante al consolidato interessato dalla rettifica, anche se coincidente con la consolidante;
  • i dati della consolidante istante;
  • i dati del rappresentante firmatario;
  • la firma;
  • il numero dei moduli compilati per i quadri US e UP;
  • gli estremi dell’impegno alla presentazione telematica, se l’invio è effettuato da intermediario.

Per le consolidanti non residenti operanti in Italia tramite stabile organizzazione, va indicato il codice fiscale della stabile organizzazione e il codice dello Stato estero. I recapiti telefonici, fax e email sono facoltativi.

Quadro US: perdite da computare in diminuzione

Il quadro US contiene quattro sezioni:

  • periodo d’imposta e indicazione di eventuale maggiore perdita da istanza di rimborso IRAP;
  • situazione delle perdite del consolidato;
  • perdite non più disponibili;
  • perdite disponibili di cui si chiede l’utilizzo.

Nel rigo US1 vanno indicati il periodo d’imposta oggetto di rettifica o accertamento e, se esistente, l’eventuale maggiore perdita derivante da istanza di rimborso IRAP presentata ai sensi:

  • dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009;
  • dell’art. 2 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Se i periodi d’imposta interessati sono più di uno, occorre compilare più moduli, uno per ciascun periodo.

Quadro US: situazione delle perdite del consolidato

Nel rigo US2 devono essere riportate le perdite residue del consolidato, distinte per natura:

  • perdite utilizzabili in misura limitata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del TUIR;
  • perdite utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR;
  • perdite soggette a scadenza, maturate nei periodi anteriori al quinto periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 6 luglio 2011.

Le istruzioni precisano che occorre tenere conto di eventuali dichiarazioni integrative e delle risultanze dei controlli ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Le maggiori perdite da rimborso IRAP vanno distribuite secondo la loro natura.

Quadro US: perdite non disponibili

La sezione III del quadro US riguarda le perdite non più disponibili alla data di presentazione dell’istanza perché già utilizzate o attribuite. In particolare, devono essere indicate:

  • le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato dei periodi successivi;
  • le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato;
  • le perdite già utilizzate ai fini dell’art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 o dell’art. 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997;
  • le perdite rettificate in diminuzione dall’amministrazione finanziaria o scomputate in precedenti atti impositivi diversi da quelli oggetto del presente modello.

Le perdite di cui ai righi US4 e US5 devono essere dettagliate nel quadro UP per anno di attribuzione o utilizzo e per soggetto interessato.

Quadro US: perdite disponibili e misura dell’utilizzo

Nel rigo US7 vanno indicate le perdite disponibili, pari alla differenza tra quelle del rigo US2 e quelle già assorbite nei righi US3, US4, US5 e US6.

Nel rigo US8 si indicano le perdite di cui si chiede l’utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili. Le perdite indicate nei campi 2, 4 e 6 devono essere richieste con priorità rispetto alle altre.

Il documento specifica inoltre che:

  • le perdite utilizzabili in misura limitata, diverse da quelle maturate nel periodo d’imposta oggetto di rettifica, possono essere utilizzate fino all’80% dei maggiori imponibili;
  • ai fini di tale limite, i maggiori imponibili devono essere considerati al netto delle perdite indicate nelle colonne 2, 4 e 6 del rigo US8.

È riportato anche un esempio numerico di compilazione del rigo US8 in presenza di un maggiore imponibile accertato pari a 1.000.

Quadro UP: dettaglio delle perdite non disponibili

Il quadro UP serve a dettagliare le perdite del consolidato già attribuite o già utilizzate. Deve essere compilato, se necessario, in più moduli numerati progressivamente.

Nel rigo UP1 va riportato il periodo d’imposta corrispondente a quello indicato nel rigo US1 del modulo collegato.

Nel rigo UP2, e analogamente nei righi successivi:

  • il campo 1 contiene il codice fiscale del soggetto a cui le perdite sono state attribuite o per il quale sono state utilizzate;
  • il campo 2 indica l’anno di attribuzione o utilizzo;
  • il campo 3 indica il codice 1 per le perdite attribuite e il codice 2 per quelle già utilizzate ai sensi delle norme richiamate;
  • i campi successivi riportano gli importi delle perdite distinte per natura.

Le istruzioni precisano che la somma delle perdite del quadro UP, relative al medesimo periodo d’imposta e al medesimo codice del campo 3, deve coincidere con quelle indicate nel rigo US4 o US5 del corrispondente modulo del quadro US.

Informativa privacy e trattamento dei dati

L’informativa allegata chiarisce che i dati forniti sono trattati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate per verificare la sussistenza delle condizioni per fruire dello scomputo delle perdite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per ottenere il beneficio. L’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Numero di telefono, cellulare, fax ed email sono facoltativi e servono per ricevere comunicazioni e aggiornamenti.

Il trattamento avviene con modalità prevalentemente informatiche e i dati possono essere trasmessi tramite intermediari abilitati. Il documento indica inoltre:

  • Agenzia delle Entrate e intermediari quali titolari del trattamento, per le rispettive attività;
  • So.ge.i. S.p.a. quale responsabile esterno per l’Agenzia;
  • possibilità per l’interessato di esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Pubblicazione e riferimenti

Il provvedimento dispone che eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Il documento reca data 20 ottobre 2014 e indica Roma come sede di emanazione.

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