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Circolare

Circolare numero 298 del 7-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, sulla base dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 449, i requisiti e le modalità di calcolo per il diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti. Viene confermato il requisito di 35 anni di anzianità assicurativa e di 5.460 giornate di contribuzione, con specifiche esclusioni e con limiti massimi annuali di computo, nonché la rivalutazione delle contribuzioni agricole anteriori al 1 gennaio 1984. Sono inoltre disciplinati i casi di contribuzione mista agricola ed extra agricola, il riesame delle domande già definite secondo i criteri della precedente circolare n. 107/1995 e l'aggiornamento delle procedure informatiche INPS.

Pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti: criteri interpretativi del decreto legge n. 449/1995

Pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti: criteri applicativi del decreto legge n. 449/1995

La circolare interviene per recepire e applicare l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 449, in materia di diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti. Vengono definiti in modo puntuale i requisiti contributivi e assicurativi, i limiti di computo delle giornate agricole, le regole di rivalutazione dei contributi anteriori al 1 gennaio 1984 e gli effetti sulle domande già trattate secondo il precedente orientamento.

Ambito normativo e superamento dei precedenti criteri

L'articolo 3 del decreto legge n. 449/1995 fornisce l'interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 7 del decreto legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, con riferimento alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti. La nuova disciplina richiede:

  • 35 anni di anzianità assicurativa;
  • un requisito minimo di 5.460 giornate di contribuzione;
  • l'esclusione delle giornate coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione.

La circolare precisa che l'anno di contribuzione utile al diritto è costituito da 156 contributi giornalieri. Inoltre, viene chiarito che il decreto n. 449 supera i criteri interpretativi precedentemente desunti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1568 del 14 febbraio 1995 e recepiti nella circolare n. 107 del 19 aprile 1995.

Limiti di rivalutazione per la contribuzione agricola

Per le giornate di contribuzione agricola inferiori a 270 riferite ad anni anteriori al 1 gennaio 1984, la rivalutazione prevista dal comma 12 dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 opera con i coefficienti:

  • 2,60 per gli uomini;
  • 3,86 per le donne e i ragazzi.

Tale rivalutazione non può comunque determinare, per ciascun anno:

  • il superamento di 270 giornate complessive;
  • il superamento di 156 giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità.

La circolare evidenzia che, a seguito del decreto n. 449, non è più richiesto il precedente requisito minimo di 270 contributi giornalieri per ogni anno di iscrizione negli elenchi ai fini del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

Criteri per i lavoratori con sola contribuzione agricola

Per gli operai agricoli che possono far valere soltanto contribuzione agricola, il diritto alla pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti richiede cumulativamente:

  • 35 anni di assicurazione;
  • 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;
  • 5.460 giornate di contribuzione, escluse quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi, sono computati anche:

  • gli anni anteriori al 1940 per i quali i contributi risultano versati a mezzo marche;
  • gli anni di iscrizione parziale;
  • i periodi di iscrizione negli elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare, emessi in attuazione della legge 11 marzo 1970, n. 83.

La contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione relativa a lavoro agricolo, se riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 1984 e inferiore a 270 giornate per anno, va rivalutata con i coefficienti sopra indicati. La rivalutazione opera sia per le giornate utili al diritto sia per quelle utili solo alla misura della pensione.

Modalità di computo e trasferimento delle eccedenze

Per l'applicazione dei limiti di computabilità, la circolare prescrive di procedere separatamente, per ciascun anno, alla rivalutazione:

  • della contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, con esclusione della contribuzione per disoccupazione ordinaria e malattia;
  • di tutta la contribuzione agricola versata o accreditata nell'anno, comprensiva di quella utile solo ai fini della misura.

Le giornate risultanti dalla rivalutazione della contribuzione utile al diritto non possono essere conteggiate oltre 156 per anno. Le giornate risultanti dalla rivalutazione dell'intera contribuzione agricola non possono essere conteggiate oltre 270 per anno ai fini della misura.

Il trasferimento delle giornate eccedenti, previsto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 638/1983, deve avvenire:

  • per gli anni successivi al 1983, entro il limite di 270 giornate per anno;
  • per i periodi anteriori al 1 gennaio 1984, negli anni in cui risultino versate o accreditate meno di 104 giornate per gli uomini e meno di 70 per donne e ragazzi, fino a tali limiti, in quanto con la rivalutazione si raggiunge il tetto di 270 giornate annue.

Resta fermo che il trasferimento può avvenire solo negli anni in cui risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

Contribuzione figurativa agricola

La contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane, relativa a periodi quali servizio militare, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, deve essere ragguagliata a giornate nella misura di 6 giornate per ogni settimana, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Anche tale contribuzione, se collocata in anni anteriori al 1984 nei quali il numero di contributi agricoli giornalieri sia inferiore a 270, va rivalutata con i coefficienti previsti dal comma 12 dell'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Lavoratori con contribuzione agricola ed extra agricola

Per i lavoratori che possano far valere sia contribuzione agricola sia extra agricola, la circolare ribadisce che in ciascun anno non può essere valutato più di un numero di giornate agricole pari a 156, equivalenti a 52 settimane. Le giornate agricole devono essere trasformate in settimane con coefficiente 0,333.

Per gli anni anteriori al 1984:

  • oltre alla contribuzione agricola computata entro 52 settimane per anno, può essere considerata anche la contribuzione extra agricola;
  • la sommatoria delle settimane agricole ed extra agricole può eccedere 52 settimane nell'anno, ma il totale complessivo non può superare le settimane comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983.

Per gli anni successivi al 31 dicembre 1983:

  • il totale annuo tra contribuzione agricola ed extra agricola non può superare 52 settimane;
  • in ogni caso, non può essere considerato un numero di settimane superiore a quello intercorrente tra l'inizio dell'assicurazione e la decorrenza della pensione.

Riesame delle domande e adeguamento procedurale

La circolare dispone che i nuovi criteri si applichino:

  • alle domande in corso di trattazione;
  • alle domande di futura presentazione.

Devono inoltre essere riesaminate le domande di pensione eventualmente respinte in applicazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 107 del 19 aprile 1995, emanata in attuazione della sentenza n. 1568 della Corte di Cassazione.

Infine, viene segnalato che i programmi della procedura Progetto Pensioni e dell'Operazione Pensionesubito sono in fase di aggiornamento e saranno resi disponibili con successiva comunicazione.

Punti principali

Interpretazione autentica del decreto legge n. 449/1995

L'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 449 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto legge n. 463/1983, come convertito dalla legge n. 638/1983, per la pensione di anzianità dei lavoratori agricoli dipendenti. Il requisito richiesto è di 35 anni di anzianità assicurativa e 5.460 giornate di contribuzione, escluse quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione.

Limiti di computo e rivalutazione della contribuzione agricola

Per gli operai agricoli, l'anno di contribuzione utile al diritto a pensione è pari a 156 contributi giornalieri. Per i periodi anteriori al 1 gennaio 1984, la contribuzione inferiore a 270 giornate annue va rivalutata con i coefficienti 2,60 per gli uomini e 3,86 per donne e ragazzi, senza superare comunque 270 giornate complessive annue né 156 giornate utili al diritto. Il decreto supera i precedenti criteri interpretativi della Cassazione richiamati nella circolare n. 107/1995.

Domande con sola contribuzione agricola

Per i lavoratori che possono far valere solo contribuzione agricola, il diritto alla pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria richiede 35 anni di assicurazione, 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria e 5.460 giornate di contribuzione, al netto di malattia e disoccupazione ordinaria. La rivalutazione opera sia per le giornate utili al diritto sia per quelle utili solo alla misura; il trasferimento delle eccedenze segue limiti diversi a seconda che si tratti di periodi anteriori o successivi al 1984, con ulteriori condizioni minime di contribuzione effettiva.

Contribuzione figurativa agricola e trasferimento delle eccedenze

La contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane va convertita in giornate calcolando 6 giornate per settimana, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 155/1981. Se collocata in anni anteriori al 1984 con meno di 270 contributi giornalieri, anch'essa deve essere rivalutata. Le giornate eccedenti le 156 utili al diritto non possono essere riportate ad anni successivi per integrare anni con giornate utili inferiori a 156.

Lavoratori con contribuzione agricola ed extra agricola

Quando il lavoratore può far valere sia contribuzione agricola sia extra agricola, il numero di giornate agricole valutabili per ciascun anno resta comunque limitato a 156, equivalenti a 52 settimane, da trasformare con coefficiente 0,333. Per gli anni anteriori al 1984 può essere sommata anche la contribuzione extra agricola entro il limite complessivo delle settimane comprese tra inizio assicurazione e 31 dicembre 1983; per gli anni successivi al 1983, invece, il totale annuo tra contribuzione agricola ed extra agricola non può superare 52 settimane.

Riesame delle domande e aggiornamento delle procedure

Le domande già definite secondo i criteri della sentenza della Cassazione n. 1568/1995 e della circolare n. 107/1995 devono essere riesaminate sulla base dei nuovi criteri. Le domande pendenti e quelle future vanno definite secondo le nuove istruzioni. I programmi della procedura Progetto Pensioni e dell'Operazione Pensionesubito risultano in aggiornamento e saranno resi disponibili con successiva comunicazione.

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