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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 agosto 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A04519Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Determina per il solo anno 2020 il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS dai soggetti indicati dall’art. 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private: aliquota unica dello 0,52 per mille sui premi incassati nel 2019 nei rami vita e danni e nella riassicurazione, al netto degli oneri di gestione del 4,26%. Il versamento avviene direttamente all’IVASS in due rate, secondo termini e modalità previsti dalla normativa richiamata.

Contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese assicurative per il 2020

Contributo di vigilanza IVASS per il 2020

Il decreto determina la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 dai soggetti individuati dall’art. 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, a copertura degli oneri di vigilanza dell’IVASS.

Soggetti e base di calcolo

Il contributo è dovuto dai soggetti contemplati dall’art. 335, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005. La misura è fissata nell’aliquota unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2019 per:

  • assicurazioni nei rami vita;
  • assicurazioni nei rami danni;
  • attività di riassicurazione.

Dai premi incassati si deducono gli oneri di gestione, determinati nella misura del 4,26% dei premi, secondo l’aliquota fissata dal provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80.

Versamento e termini

Il contributo deve essere versato direttamente all’IVASS, nei termini stabiliti dall’art. 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e secondo le modalità previste dal provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019. La disciplina richiamata prevede due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sulla base dell’aliquota contributiva dell’anno di riferimento.

Ambito temporale

Le aliquote e la base di calcolo stabilite dal decreto riguardano esclusivamente il contributo di vigilanza per l’anno 2020, calcolato sui premi incassati nel 2019.

Testo integrale

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