DECRETO 11 agosto 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDetermina per il solo anno 2020 il contributo di vigilanza dovuto all’IVASS dai soggetti indicati dall’art. 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private: aliquota unica dello 0,52 per mille sui premi incassati nel 2019 nei rami vita e danni e nella riassicurazione, al netto degli oneri di gestione del 4,26%. Il versamento avviene direttamente all’IVASS in due rate, secondo termini e modalità previsti dalla normativa richiamata.
Contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese assicurative per il 2020
Contributo di vigilanza IVASS per il 2020
Il decreto determina la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2020 dai soggetti individuati dall’art. 335, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, a copertura degli oneri di vigilanza dell’IVASS.
Soggetti e base di calcolo
Il contributo è dovuto dai soggetti contemplati dall’art. 335, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005. La misura è fissata nell’aliquota unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2019 per:
- assicurazioni nei rami vita;
- assicurazioni nei rami danni;
- attività di riassicurazione.
Dai premi incassati si deducono gli oneri di gestione, determinati nella misura del 4,26% dei premi, secondo l’aliquota fissata dal provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80.
Versamento e termini
Il contributo deve essere versato direttamente all’IVASS, nei termini stabiliti dall’art. 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e secondo le modalità previste dal provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019. La disciplina richiamata prevede due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sulla base dell’aliquota contributiva dell’anno di riferimento.
Ambito temporale
Le aliquote e la base di calcolo stabilite dal decreto riguardano esclusivamente il contributo di vigilanza per l’anno 2020, calcolato sui premi incassati nel 2019.
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