Deliberazione n. 372 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate dal segretario generale f.f. nei confronti di Snap International II Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti avevano disposto l’adozione di cautele per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per fini probatori dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento finale si limita a ratificare gli atti urgenti già adottati.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Snap International II Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento concerne la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Snap International II Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento si inserisce nel procedimento previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su piattaforme digitali senza consenso.
Origine del procedimento e base normativa
La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica da parte del Garante.
Provvedimenti urgenti adottati dal segretario generale f.f.
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il segretario generale f.f. ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 121 e 122 dell’11 agosto 2023. Tali atti hanno disposto:
- l’ingiunzione a Snap International II Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 121/2023 e 122/2023, confermando così le misure adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme.
Esito del provvedimento
L’atto non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni diverse dalla conferma delle misure urgenti già adottate. La funzione del provvedimento è quindi quella di consolidare l’efficacia degli interventi immediati diretti a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove acquisito in chiaro, la conservazione probatoria temporanea.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto a piattaforme indicate come Instagram e Snapchat, in relazione a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Misure urgenti adottate
Con determinazioni nn. 121 e 122 dell’11 agosto 2023, il segretario generale f.f. ha ingiunto a Snap International II Limited, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati d’ufficio, confermando quindi le misure già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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