Circolare INAIL n. 44 del 23 maggio 2000
Pagamento dei premi ed accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. (Decreto del Ministero del Tesoro 19 aprile 2000).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 19 aprile 2000, il tasso di interesse per la rateazione e la dilazione dei premi e accessori INAIL è fissato al 9,50% con decorrenza 22 marzo 2000. La nuova misura va applicata alle istanze di rateazione presentate da tale data e ai piani di rateazione comunicati dalla Sede dal 22 marzo 2000 in poi, anche se l’istanza era stata inoltrata prima. La circolare precisa inoltre che il nuovo tasso rileva nel calcolo delle sanzioni civili, pari all’interesse di differimento e dilazione aumentato di tre punti.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi INAIL
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL n. 44 del 23 maggio 2000 comunica l’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e relativi accessori. Il provvedimento recepisce il decreto del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2000 e fornisce indicazioni operative alle strutture territoriali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il decreto ministeriale 19 aprile 2000, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 537/1981, come integrato dall’articolo 3, comma 4, della legge 402/1996 e dall’articolo 14 della legge 448/1998. Vengono inoltre richiamate la circolare n. 51/1982, relativa agli interessi sulle rateazioni e dilazioni, e la circolare n. 14/1998 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Nuovo tasso di interesse
Il decreto ministeriale stabilisce il tasso di interesse nella misura del 9,50%, con decorrenza dal 22 marzo 2000. Tale valore rappresenta il parametro da applicare per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Ambito di applicazione per le strutture territoriali
Le strutture territoriali INAIL devono applicare il nuovo tasso:
- nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 22 marzo 2000;
- nei casi in cui la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 22 marzo 2000 o successiva, anche se l’istanza era stata presentata anteriormente;
- nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
La circolare specifica infatti che, secondo la disciplina richiamata, rileva la data di comunicazione del piano di rateazione da parte della Sede, oltre alla data di presentazione dell’istanza.
Incidenza sulle sanzioni civili
Il nuovo tasso entra anche nel calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente determinate come interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti. Pertanto, l’aggiornamento del tasso base incide direttamente sulla misura delle sanzioni applicabili ai debiti contributivi regolarizzati tardivamente.
Prospetto riepilogativo dei tassi
Alla circolare è allegata una tabella riepilogativa dei tassi applicati nell’ultimo decennio, con indicazione delle date dei decreti, delle percentuali e delle rispettive decorrenze. Il prospetto consente di ricostruire l’evoluzione storica del tasso fino alla misura del 9,50% decorrenza 22 marzo 2000.
Punti principali
Fonte normativa e contenuto del decreto
Il decreto del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2000, richiamando la disciplina dell’articolo 13 della legge 537/1981, come integrata dall’articolo 3, comma 4, della legge 402/1996 e dall’articolo 14 della legge 448/1998, determina il tasso di interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi. Per INAIL, il provvedimento incide sul pagamento dei premi e degli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro.
Nuova misura del tasso e decorrenza
Il tasso di interesse viene fissato nella misura del 9,50% con decorrenza dal 22 marzo 2000. La circolare dà evidenza che tale valore sostituisce le precedenti misure e si applica per il periodo indicato dal decreto ministeriale.
Ambito di applicazione operativa
Le strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 22 marzo 2000. La stessa misura si applica anche quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 22 marzo 2000 o successiva, anche se l’istanza era pervenuta in data anteriore, secondo il richiamo alla circolare n. 51/1982.
Effetti sul calcolo delle sanzioni civili
Il nuovo tasso deve essere utilizzato anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che restano determinate come interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti, in coerenza con la circolare n. 14/1998.
Prospetto storico dei tassi
Alla circolare è allegata una tabella riepilogativa dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio, con l’indicazione delle varie date dei decreti, delle misure percentuali e delle decorrenze, fino al valore del 9,50% decorrenza 22 marzo 2000.
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