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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15056/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità generale del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 179, comma 1 c.p.p., non sanata, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza di norme processuali (artt. 179, 601 e 429 c.p.p.): omissione della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello; il decreto è stato notificato a un indirizzo PEC diverso da quello riferibile al difensore e non risultano depositate conclusioni scritte, per cui non sussiste prova della conoscenza effettiva del decreto da parte del difensore.

Norme richiamate

  • art. 468 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata per la qualificazione del reato contestato: vendita di beni con marchio CE contraffatto (contestazione originaria oggetto della condanna).

  • art. 470 cod. pen.

    Ulteriore norma sostanziale richiamata nell'imputazione relativa all'uso/introduzione sul mercato di segni distintivi contraffatti (collegata ai fatti per cui l'imputato era stato condannato).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come disposizione che comporta la nullità generale del giudizio quando la notifica del decreto di citazione in appello non sia pervenuta al difensore, in assenza di prova della conoscenza effettiva; tale nullità non risultando sanata determina l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione alle formalità di notifica e alle conseguenze di una loro inosservanza; la Corte ha esaminato gli atti e riscontrato la mancanza di prova della correttezza della notificazione.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Invocato come norma processuale rilevante in tema di notifica e svolgimento del giudizio d'appello; dalla motivazione emerge che la violazione delle regole di notificazione ha avuto rilievo decisivo ai fini della nullità del giudizio.

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., una nullità generale del procedimento se non sussiste prova della conoscenza effettiva da parte del difensore.
  • La notificazione a un indirizzo PEC diverso da quello riferibile al difensore non è sufficiente a provare la conoscenza effettiva del decreto; è necessario che risulti specificamente la ricezione o altra prova idonea.
  • L'assenza di conclusioni scritte e di qualsiasi prova della conoscenza da parte del difensore rafforza l'insussistenza della sanatoria della nullità; tale nullità può essere fatta valere in cassazione e comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
  • La nullità generale non sanata può determinare l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo del giudizio, ove la Corte di Cassazione così disponga.
  • Per evitare rischi processuali, il difensore e le parti devono curare l'aggiornamento e la verifica degli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche, nonché documentare la ricezione degli atti processuali.

Testo integrale

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