Cassazione Penale, Sentenza n. 11474/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove, contestando la certezza della riconducibilità delle vincite transitate su conti di gioco online al Pennino e lamentando la mancata considerazione delle deduzioni difensive; (2) omessa applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis c.p., pur sussistendone, a suo avviso, i presupposti; (3) vizio di legge processuale per la mancata sostituzione della sanzione penale con pena pecuniaria, per mancata valutazione dei presupposti per tale sostituzione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tutti e tre i motivi sono stati ritenuti generici, assertivi e privi della necessaria specificazione e del necessario confronto con il fulcro della decisione impugnata. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto consistente in doglianze generiche e in rivalutazioni del merito senza adeguata esposizione e senza confutare l'accertamento secondo cui le somme erano transitate su conti di gioco online di pertinenza del Pennino (quindi ascrivibili a lui come provvista a sua disposizione). Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di specificità e per omessa indicazione precisa dei punti non valutati dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186/2000 che richiede una valutazione della colpa nella presentazione del ricorso, qui non ravvisata nella determinazione dell'importo equitativo).
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito in legge
art. 7 comma 1 DL n. 4/2019
La Corte ha confermato la condanna per la fattispecie contestata ai sensi di tale norma, ritenendo che le somme transitate sui conti di gioco online di pertinenza del ricorrente costituissero provvista riconducibile allo stesso
Il ricorrente invocava l'applicazione di questa disposizione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata specificazione e per assenza di puntuale illustrazione dei motivi che dimostrerebbero l'omessa applicazione, impedendo il sindacato di legittimità
La norma è stata applicata per imporre al ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento avverso la decisione di inammissibilità
Corte costituzionale
sentenza 13/06/2000 n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da escludere una statuizione equitativa e ha quindi disposto il versamento di una somma determinata equitativamente alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco); Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato); Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019)
I precedenti sono stati utilizzati per ribadire i principi di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve avere correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, deve specificare i motivi omessi o mal valutati dal giudice d'appello e non può limirsi ad affermazioni generiche o a una semplice rivalutazione del merito
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: doglianze generiche o assertive senza indicazione puntuale dei punti controversi sono inammissibili
- Per contestare la valutazione delle prove (travvamento o errata motivazione) è necessario evidenziare contraddizioni o specifici elementi omessi nella motivazione della sentenza impugnata, non limitandosi a riproporre una diversa valutazione del merito
- Se si invoca l'applicazione di una norma favorevole (es. art. 131-bis c.p.) il ricorso deve spiegare con precisione i fatti e le ragioni per cui la norma non è stata applicata e perché avrebbe dovuto esserlo; l'evocazione astratta della norma è insufficiente
- Richieste di sostituzione della pena con pena pecuniaria richiedono la dimostrazione puntuale del diritto alla sostituzione e dell'omessa o insufficiente valutazione da parte dei giudici precedenti
- L'inammissibilità può comportare l'imposizione delle spese processuali al ricorrente e, se non si ravvisa colpa grave, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende secondo i criteri della Corte costituzionale; in presenza di colpa aggravata si potrebbero tuttavia applicare sanzioni più severe
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