Deliberazione n. 16 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 31 dicembre 2024 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Linkedin Ireland Unlimited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, potenzialmente diffusi sulle piattaforme indicate senza consenso. Il Garante conferma le misure già disposte per impedire la diffusione del materiale e per conservarne eventuali copie acquisite in chiaro a soli fini probatori.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Facebook, Meta, Telegram, LinkedIn e Google per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 31 dicembre 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Linkedin Ireland Unlimited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento e quadro normativo
La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata all’Autorità, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di diverse piattaforme digitali. La norma, introdotta per contrastare il c.d. revenge porn, attribuisce al Garante il potere di ricevere la segnalazione e di decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice entro 48 ore dal ricevimento.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica dell’Autorità. Nel caso di specie, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente ha emesso le determinazioni nn. 622-625 del 31 dicembre 2024.
Misure ingiunte alle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno disposto che i gestori delle piattaforme adottassero immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. L’istruttoria e la trasmissione dei provvedimenti ai gestori risultano effettuate con note del 31 dicembre 2024.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, ma solo per finalità probatorie. La conservazione deve durare dodici mesi dalla ricezione del provvedimento e deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ha deliberato la ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, dei provvedimenti d’urgenza adottati il 31 dicembre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma le misure urgenti predisposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione a fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di più piattaforme digitali. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e impone una decisione entro 48 ore.
Provvedimenti urgenti adottati il 31 dicembre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 622-625/2024. È stato ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale per fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 16 gennaio 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Linkedin Ireland Unlimited Company, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
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