Cassazione Penale, Sentenza n. 25974/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per i reati di tentata rapina pluriaggravata (travestimento e più persone) e riciclaggio dell'autovettura Fiat Panda. Il ricorrente propone due motivi: (1) censura sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato di tentata rapina, contestando l'idoneità degli atti ai sensi dell'art. 56 c.p., con particolare riferimento a un presunto errore esecutivo (foro praticato in parete non adiacente ai locali bancari) che, secondo il ricorrente, avrebbe reso le azioni incompatibili con la consumazione del reato e avrebbe reso congetturale l'ipotesi alternativa del Tribunale (accesso tramite porta scorrevole e immobilizzazione del personale). Il ricorrente contesta anche l'uso, come elementi indiziari, dei sopralluoghi dei coindagati e la mancata immobilizzazione della donna delle pulizie come indizio contrario. (2) censura sulla qualificazione del contributo al reato di riciclaggio dell'autovettura Fiat Panda, deducendo l'assenza di prova di una condotta materiale di manomissione o applicazione di targhe adesive da parte sua e sostenendo che, al massimo, i fatti potrebbero configurare una ricettazione se vi fosse consapevolezza della provenienza del veicolo, non necessariamente un ruolo nel riciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare il rigetto la Corte ha richiamato il proprio orientamento circa i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari, rilevando che il controllo è esercitabile soltanto in presenza di violazione di norme o di mancanza/manifesta illogicità della motivazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Milano che ha documentato un piano criminoso dettagliato (auto 'pulite' per la fuga, arnesi da scasso, fascette per immobilizzare persone), l'inizio dell'attuazione (ingresso travisato nello sgabuzzino e pratica di un foro per circa un'ora) e l'idoneità ex ante degli atti a realizzare la rapina, anche assumendo alternative esecutive plausibili quali l'accesso tramite porta scorrevole. Le obiezioni del ricorrente erano invece dirette a una diversa valutazione dei fatti, non ammissibile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la valutazione del Tribunale che l'uso di un'autovettura con targhe manomesse, destinata ad essere abbandonata, è indice della consapevolezza del suo carattere idoneo a eludere l'identificazione e quindi riconducibile, almeno come indizio grave, al concorso nel reato di riciclaggio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento della richiesta di riesame presentata dall'indagato; disciplina il procedimento di riesame avverso misure cautelari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Comma utilizzato per indicare i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge penale e carenza/illogicità della motivazione
Definisce la nozione di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la loro assenza è sindacabile in cassazione solo in presenza di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Disposizioni sulle esigenze cautelari; richiamato nel quadro normativo che regola la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari
Regola il tentativo: la Corte richiama il principio secondo cui l'idoneità degli atti va valutata ex ante (prognosi postuma) e non con criterio probabilistico; atti preparatori possono integrare tentativo se univocamente diretti alla consumazione
Norma che punisce la rapina; richiamata per qualificare il reato tentato e i suoi elementi (es. aggravanti come travisamento e concorso)
Richiamato nella distinzione tra tentativo e reato impossibile: reato impossibile per inidoneità degli atti sussiste solo se l'inefficienza è assoluta e indipendente da cause estrinseche
Principio di concorso di persone nel reato; richiamato nel contesto della valutazione della partecipazione del ricorrente
Norma sul riciclaggio; interpretata in senso che l'uso di un veicolo con targhe manomesse e la sua destinazione all'abbandono possono costituire elemento indiziario della consapevolezza e del concorso nel reato di riciclaggio
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di condanna per inammissibilità con ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di € 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge o di mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione della prova o della attendibilità delle fonti.
- Per configurare il tentativo di reato l'idoneità degli atti va valutata ex ante (prognosi postuma): non è richiesta la certezza di riuscita, ma la capacità della condotta, se realizzata secondo il piano, di conseguire il risultato criminoso salvo eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'agente.
- Atti che possono apparire preparatori possono integrare il tentativo se risultano univocamente diretti alla consumazione del reato e rivelano l'imminente passaggio alla fase esecutiva; elementi come strumenti, mezzi logistici e sopralluoghi rafforzano l'indice di univocità.
- La decisione di interrompere l'azione in conseguenza di essere stati scoperti o la mancata immobilizzazione di una singola persona non annullano automaticamente la valutazione dell'idoneità degli atti già compiuti.
- L'utilizzo di un veicolo con targhe manomesse e la sua destinazione all'abbandono sono indizi logici della consapevolezza della provenienza illecita e possono fondare, come indizi gravi, il concorso nel reato di riciclaggio o comunque forme di partecipazione alla condotta illecita.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione dipende dalla prova della consapevolezza e della finalità di occultamento/manomissione: l'elemento intenzionale e le modalità di utilizzo del bene sono centrali per la qualificazione giuridica.
Testo integrale
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