Risposta n. 230 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRivalutazione dei beni d'impresa - Limite economico alla rivalutazione dei beni con valore fiscale superiore al valore contabile - Art. 110 D.L. 14/08/2020, n.104
Il quesito
La società ALFA S.p.A., già destinataria di una rivalutazione nel 2005 che ha generato un valore fiscale superiore al valore civilistico, ha nuovamente rivalutato immobili nel 2020 tramite storno parziale dei fondi di ammortamento: il valore fiscale risulta superiore al valore di bilancio e al valore di mercato. Si chiede se l'imposta sostitutiva debba essere applicata sull'intero maggior valore iscritto in bilancio o se sussista un limite economico (valore di mercato) che impedisca il riconoscimento fiscale di una parte della rivalutazione e, in caso negativo, se sia possibile attribuire rilevanza fiscale solo a una parte della rivalutazione civilistica.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone, richiamando la circolare 57/E/2001, due alternative: (A) assoggettare a imposta sostitutiva l'intero importo della rivalutazione rendendolo integralmente fiscalmente rilevante; oppure (B) considerare una parte della rivalutazione meramente civilistica (allineando i fondi di ammortamento ai minori fondi fiscalmente riconosciuti) e rendere fiscalmente rilevante solo la quota necessaria per portare i valori contabili e fiscali al valore di mercato, versando l'imposta sostitutiva solo su tale quota.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che la circostanza del valore fiscale superiore al valore contabile non impedisce in linea di principio la rivalutazione, e che in generale, secondo la prassi richiamata, occorrerebbe assoggettare a imposta l'intero importo rivalutato. Tuttavia, poiché l'articolo 6 del D.M. n.162/2001 e l'art.11 L.342/2000 pongono il valore di mercato quale limite massimo rivalutabile ai fini fiscali, non è compatibile far scontare l'imposta su una parte che comunque non potrebbe essere riconosciuta fiscalmente. Pertanto l'Agenzia condivide, limitatamente al caso esaminato, la soluzione subordinata prospettata dal contribuente (B): la rivalutazione ha efficacia civilistica fino al livello del valore fiscalmente riconosciuto ante rivalutazione e assume efficacia fiscale, previo versamento dell'imposta sostitutiva, solo per la quota che porta il valore fino al massimo rappresentato dal valore di mercato. Il parere è limitato agli elementi forniti e non investe valutazioni di merito, operative o di verifica.
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