L.R. Molise 6/2022
Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (come modificata e integrata dalla direttiva comunitaria 2018/844/UE), relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise disciplina esercizio, conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici negli edifici pubblici e privati, con catasto regionale, autocertificazione, tariffe, sanzioni e procedure di diffida. Si applica dal giorno della pubblicazione nel BURM ai procedimenti non definitivi. È oggi ancora utilizzabile per la gestione degli impianti termici regionali.
Disciplina degli impianti termici e delle ispezioni energetiche in Molise
Disciplina regionale degli impianti termici in Molise
La legge regola, per il territorio della Regione Molise, l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva. Il provvedimento attua la disciplina europea e statale sulla prestazione energetica degli edifici e definisce anche ruoli, controlli, tariffe, banca dati, sanzioni e regime transitorio.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica agli impianti termici al servizio di edifici pubblici e privati, compresi quelli per la produzione di acqua calda sanitaria. La Regione Molise è indicata, salvo diversa disposizione regionale, come autorità competente per accertamenti e ispezioni, direttamente o tramite organismi privati qualificati. Le attività devono perseguire riduzione dei consumi, contenimento delle emissioni, correzione delle non conformità e monitoraggio dell’efficacia delle politiche pubbliche.
Definizioni e rinvio tecnico
Ai fini della disciplina si applicano le definizioni dell’allegato A. Per le definizioni non presenti, si fa rinvio alla normativa europea di settore e, in mancanza, alle norme statali.
Valori di temperatura e limiti di esercizio
Per la climatizzazione invernale la temperatura media ponderata degli ambienti non deve superare:
- 18°C con tolleranza di 2°C per edifici industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C con tolleranza di 2°C per gli altri edifici.
Per la climatizzazione estiva la temperatura media ponderata non deve essere inferiore a 26°C, con tolleranza di 2°C. Il mantenimento delle temperature deve avvenire senza spreco di energia.
Sono previste deroghe o esclusioni per:
- ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilabili, limitatamente alle zone di degenza o trattamento;
- piscine, saune, sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali non condominiali, con deroga motivata del Comune;
- edifici industriali e artigianali, quando le esigenze tecnologiche o di produzione lo richiedano o quando il calore provenga da sorgente non altrimenti convenientemente utilizzabile.
Per la climatizzazione invernale, i limiti ordinari di esercizio sono differenziati per zona climatica:
- zona A: 6 ore giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- zona B: 8 ore giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- zona C: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- zona D: 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- zona E: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- zona F: nessuna limitazione.
Fuori dai periodi ordinari, l’attivazione è ammessa solo in presenza di condizioni climatiche che la giustifichino e per un tempo non superiore alla metà della durata ordinaria. Per gli impianti fuori zona F, l’orario giornaliero di attivazione deve collocarsi tra le 5 e le 23.
Sono inoltre previste numerose esclusioni o deroghe, tra cui ospedali, scuole dell’infanzia, asili nido, piscine, saune, uffici con attività senza interruzione giornaliera, impianti cogenerativi, pannelli radianti, impianti con circuiti primari a servizio di edifici derogati, impianti con contabilizzazione del calore e alcuni sistemi di termoregolazione o contratti di servizio energia.
Gli impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari devono esporre una tabella con periodo di esercizio, orari di attivazione, generalità e recapito del responsabile e codice impianto del catasto regionale.
Poteri dei Comuni
I sindaci possono, con ordinanza e per comprovate esigenze, ampliare o ridurre periodi di esercizio, durata giornaliera e temperatura massima consentita, sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Devono informare immediatamente la popolazione dei provvedimenti adottati.
Responsabile dell’impianto, terzo responsabile e requisiti di esercizio
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegare un terzo responsabile. La delega non è ammessa per singole unità residenziali se il generatore non è in locale tecnico esclusivamente dedicato. Se nello stesso locale tecnico operano più generatori o macchine frigorifere a servizio di più impianti, può essere nominato un unico terzo responsabile.
Il responsabile resta tale, anche ai fini di oneri e sanzioni, fino alla scadenza dell’adempimento. In caso di occupazione da parte di soggetti diversi dal proprietario, quest’ultimo risponde in solido. Se l’impianto non è conforme, la delega è ammessa solo con incarico espresso alla messa a norma e con garanzia di copertura finanziaria; nei condomìni tale garanzia è data da delibera assembleare. La delega decade se non vengono autorizzati in tempo gli interventi necessari.
Il terzo responsabile non può a sua volta delegare le responsabilità, salvo ricorso occasionale al subappalto per attività di manutenzione nei limiti di legge. È incompatibile con il ruolo di venditore di energia e con società collegate, salvo il caso del contratto di servizio energia conforme alla normativa statale. Per impianti oltre 350 kW sono richiesti requisiti qualificativi ulteriori, tra cui certificazione ISO 9001 o specifiche attestazioni SOA.
Controllo, manutenzione e libretti di impianto
Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate e secondo le istruzioni tecniche dell’installatore; se mancanti, si fa riferimento alle istruzioni del fabbricante e, in ultima istanza, alle norme UNI e CEI.
Le imprese di installazione e manutenzione devono indicare per iscritto al committente quali operazioni siano necessarie e con quale frequenza, assumendo responsabilità se le indicazioni risultano errate o difformi.
Gli impianti termici devono essere dotati di libretto di impianto per la climatizzazione, da consegnare aggiornato in caso di trasferimento dell’immobile. I contenuti del libretto e dei rapporti di controllo sono fissati negli allegati D e C, aggiornabili dal settore competente nei limiti dei contenuti minimi.
Controllo dell’efficienza energetica
I controlli di efficienza energetica si eseguono con periodicità stabilita dall’allegato F e riguardano generatore, sistemi di regolazione e, se presenti, trattamenti dell’acqua. Sono obbligatori anche alla prima messa in esercizio, alla sostituzione del generatore e in caso di interventi incidenti sull’efficienza.
Il rendimento di combustione deve rispettare i limiti dell’allegato E. Se non è adeguabile con manutenzione, il generatore va sostituito entro 180 giorni. In ogni caso, i generatori con rendimento inferiore ai limiti non possono essere condotti in esercizio continuo. Per macchine frigorifere, pompe di calore e unità cogenerative sono previsti specifici parametri di ripristino.
Rapporti di controllo e autocertificazione
Al termine dei controlli l’operatore redige e sottoscrive il Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica. Una copia è consegnata al responsabile e conservata con il libretto di impianto. Se emergono anomalie, il rapporto le deve indicare e l’operatore deve diffidare l’uso dell’impianto in caso di violazioni di sicurezza.
Il responsabile può incaricare la ditta di manutenzione di effettuare l’autocertificazione dell’impianto. La trasmissione del rapporto alla Regione o all’organismo affidatario avviene telematicamente, di regola entro il mese successivo all’intervento; in ogni caso gli adempimenti annuali devono essere conclusi entro il 31 dicembre e la trasmissione ai fini dell’autocertificazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
È prevista una regolarizzazione tardiva fino a due mesi oltre la scadenza, con pagamento maggiorato:
- entro febbraio: tariffa raddoppiata;
- entro marzo: tariffa triplicata.
La mancata o tardiva trasmissione comporta oneri tariffari e può determinare sospensione della possibilità di invio delle autocertificazioni per tre mesi in caso di reiterazione.
Catasto regionale degli impianti termici e banca dati
La Regione istituisce e gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, nel quale confluiscono gli impianti regionali con codice univoco legato all’unità immobiliare. Responsabile e proprietario devono conservare il codice, comunicarlo al manutentore e al subentrante e indicarlo in ogni comunicazione relativa all’impianto.
Per alimentare la banca dati, la Regione può richiedere ai distributori di gas, ai gestori di teleriscaldamento, ai venditori di GPL e ad altri soggetti dati sull’ubicazione e titolarità degli impianti serviti negli ultimi dodici mesi. Sono previsti obblighi di trasmissione entro 40 giorni e sanzioni in caso di inadempimento. La Regione resta proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati complessiva.
Ispezioni, preavviso e svolgimento
Tutti gli impianti termici sono soggetti a ispezione oppure ad accertamento documentale del Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica. L’ispezione comprende valutazione dell’efficienza del generatore, controllo del corretto dimensionamento e indicazioni sugli interventi economicamente convenienti.
Le ispezioni sono programmate con priorità per:
- impianti senza rapporto di controllo o con elementi di criticità;
- impianti già risultati non adeguati ai rendimenti dell’allegato E;
- impianti con generatori o macchine frigorifere oltre 15 anni;
- impianti con generatori a combustibile liquido o solido oltre 100 kW;
- impianti con macchine frigorifere oltre 100 kW;
- impianti con generatori a gas oltre 100 kW o a combustibile liquido/solido tra 20 e 100 kW.
L’Autorità competente o l’organismo affidatario deve preavvisare il responsabile almeno 15 giorni prima. Se il responsabile non può essere presente, deve avvisare almeno 3 giorni prima e concordare una nuova data entro 60 giorni. In caso di ulteriore impossibilità per cause imputabili al responsabile, la tariffa resta dovuta e può essere attivata la procedura di sospensione della fornitura di combustibile.
Durante l’ispezione il personale ha libero accesso ai locali, può richiedere videoispezioni della canna fumaria e redige un rapporto in duplice copia. Se emergono anomalie, viene consegnata una diffida con prescrizioni di adeguamento e divieto di utilizzo dell’impianto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Diffida, adeguamento e sospensione della fornitura
Se l’impianto presenta anomalie, il responsabile deve adeguarlo entro il termine indicato nella diffida e non può utilizzare l’impianto prima dell’adeguamento. Può chiedere una proroga motivata. Se il termine scade senza adeguamento, l’autorità avvia il procedimento di sospensione della fornitura gas ai sensi della normativa statale; per gli impianti non alimentati a gas di rete, informa il Comune per i provvedimenti di competenza.
Per gli impianti alimentati a gas di rete, l’autorità comunica l’avvio del procedimento e, se non segue alcuna regolarizzazione, richiede al distributore la sospensione della fornitura.
Accertamento delle violazioni e ripetizione delle ispezioni
Le violazioni sono di natura amministrativa e tecnica. Le violazioni amministrative riguardano soprattutto il mancato controllo, la mancata manutenzione e l’omessa esibizione della documentazione. Le anomalie tecniche vengono evidenziate nella diffida o nell’accertamento documentale e devono essere sanate dal responsabile o dal terzo responsabile.
Dopo l’adeguamento devono essere eseguiti nuovi controlli da manutentore abilitato e trasmesso il relativo rapporto. L’Autorità può ripetere, a carico del responsabile, le ispezioni sugli impianti diffidati che non risultino ripristinati e può effettuare ispezioni a campione sugli impianti dichiarati adeguati.
Nei casi di pericolo immediato, l’ispettore deve indicare il divieto di utilizzo e segnalare l’anomalia; la comunicazione va trasmessa all’autorità competente, che dispone gli interventi necessari.
Oneri tariffari e recupero crediti
Le tariffe coprono le ispezioni e le autocertificazioni. Le tariffe di ispezione sono pagate dai soggetti obbligati o, nei casi previsti, dai manutentori; le tariffe di autocertificazione sono anticipate dai manutentori mediante acquisto di segni identificativi e rimborsate dagli utenti al momento del controllo.
L’utente è esentato dal pagamento dell’ispezione se il sistema segno identificativo/autocertificazione è correttamente collegato all’impianto. I pagamenti delle ispezioni devono avvenire entro 30 giorni; in caso di morosità è previsto il recupero forzoso mediante iscrizione a ruolo.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- omessa o irregolare comunicazione sullo stato dell’impianto o sul terzo responsabile: da 100 a 600 euro; per i condomìni minimi la sanzione è ridotta del 50%, mentre per i condomìni amministrati l’amministratore è sanzionato da 300 a 900 euro;
- omessa trasmissione dei dati per il catasto regionale: da 3.000 a 10.000 euro;
- mancato controllo e manutenzione con ditte abilitate e periodicità corretta: sanzione graduata in base alla potenza dell’impianto;
- inadempimento della ditta di manutenzione rispetto agli obblighi di rapporto e trasmissione: da 300 a 1.500 euro.
Gli introiti sanzionatori devono essere destinati ad azioni di risparmio energetico. La Regione comunica inoltre alla Camera di commercio le sanzioni a carico delle ditte di manutenzione per i provvedimenti disciplinari di competenza.
Rapporti con altre amministrazioni e aggiornamento della disciplina
La Regione promuove intese con altre autorità pubbliche, collabora con erogatori di energia e distributori di gas e trasmette almeno ogni due anni al Ministero competente una relazione sullo stato degli impianti termici nel territorio regionale, con particolare riferimento alle ispezioni svolte nel biennio.
Per quanto non disciplinato dalla legge si applica la direttiva europea richiamata e, in via residuale, la normativa statale.
Decorrenza e disciplina transitoria
La legge si applica dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ai procedimenti non definitivi. Non emergono limiti temporali di efficacia ulteriori nel testo fornito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 mag 2022L.R. Molise 7/2022
- Legge · 24 mag 2022L.R. Molise 9/2022
- Legge · 24 mag 2022L.R. Molise 8/2022
- Legge · 10 giu 2022L.R. Molise 10/2022
- Legge · 30 mar 2022L.R. Molise 5/2022
- Legge · 23 giu 2022L.R. Molise 12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →