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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 271 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha irrogato ad Azzurro Club Hotels S.r.l. una sanzione amministrativa di 10.000 euro per aver inviato al reclamante un’email con finalità promozionali senza provare un valido consenso e per non aver riscontrato una richiesta di accesso ai dati ex art. 15 GDPR. Il provvedimento valorizza la natura chiaramente promozionale del messaggio, esclude la legittimità dell’invio per acquisire il consenso e rileva l’assenza di una documentazione idonea sull’origine dei dati e sul trattamento. Sono richiamati i criteri di quantificazione della sanzione ex art. 83 GDPR, la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Azzurro Club Hotels S.r.l. sanzionata per invio di email promozionale senza consenso e mancato riscontro a richiesta di accesso ai dati

Azzurro Club Hotels S.r.l. - invio di email promozionale senza consenso e mancato riscontro a istanza di accesso

Il provvedimento riguarda Azzurro Club Hotels S.r.l. e origina dal reclamo di un interessato che aveva ricevuto una comunicazione email promozionale senza avere rapporti con la società e senza aver ottenuto riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali.

Origine del procedimento e attività istruttoria

L’interessato ha segnalato al Garante due profili: l’invio di una email promozionale e l’omessa risposta alla richiesta presentata l’8 maggio 2023 ai sensi dell’art. 15 GDPR, con particolare riferimento all’origine dei dati e alla copia degli stessi. Nel corso dell’istruttoria, la società ha fornito spiegazioni tra loro non coerenti: dapprima ha affermato che i dati derivavano da un pregresso rapporto con una struttura alberghiera; poi ha ipotizzato che fossero stati rilasciati a un gruppo societario diverso; infine ha dichiarato di aver cancellato i dati del reclamante, senza però produrre elementi documentali a supporto.

Violazioni contestate

L’Ufficio ha contestato alla società:

  • la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, per aver inviato una email promozionale senza dimostrare l’esistenza di un consenso valido;
  • la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, per non aver dato riscontro alla richiesta di accesso dell’interessato, neppure dopo l’avvio dell’istruttoria.

Valutazioni del Garante sull’email promozionale

Il Garante ha ritenuto infondata la difesa della società, secondo cui il messaggio non avrebbe avuto natura promozionale ma sarebbe servito solo a ottenere il consenso per future comunicazioni commerciali. Dall’esame del contenuto dell’email è emersa, invece, una finalità chiaramente promozionale, essendo il messaggio volto a sollecitare l’acquisto di servizi mediante bonus e sconti.

L’Autorità ha escluso che possa operare un’esimente fondata sul mero intento di raccogliere il consenso, richiamando il principio secondo cui una comunicazione inviata per ottenere il consenso al marketing è essa stessa una comunicazione promozionale e, in assenza di un precedente consenso, costituisce un’interferenza illecita. È stata inoltre osservata l’incoerenza della difesa della società rispetto alle precedenti dichiarazioni rese in istruttoria, nelle quali la stessa aveva qualificato il messaggio come email promozionale e aveva richiamato la deroga del c.d. soft spam ex art. 130, comma 4, Codice privacy.

Valutazioni del Garante sul diritto di accesso

Quanto alla richiesta ex art. 15 GDPR, il Garante ha rilevato che la società non ha mai fornito un riscontro concreto e documentato sull’origine dei dati. Le risposte rese sono state considerate generiche, contraddittorie e non supportate da documentazione. In particolare, la successiva affermazione secondo cui la società avrebbe soddisfatto i diritti di opposizione e cancellazione ex artt. 21 e 17 GDPR è stata giudicata inconferente, poiché l’interessato aveva esercitato il solo diritto di accesso.

Inoltre, la cancellazione dei dati dichiarata dalla società ha reso, di fatto, impossibile fornire in seguito il riscontro richiesto sull’origine dei dati stessi. Per questo il Garante ha ritenuto integrata anche la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, considerando le violazioni come riferite a trattamenti collegati, e ha individuato il massimo edittale applicabile nell’importo di 20 milioni di euro ex art. 83, par. 5, GDPR, verificando che il 4% del fatturato risultava inferiore.

Nella determinazione dell’importo sono stati valorizzati come elementi aggravanti:

  • il carattere gravemente colposo della violazione;
  • l’assenza di documentazione sull’origine dei dati;
  • l’insufficiente cooperazione con l’Autorità.

Sono stati invece considerati come elementi attenuanti:

  • il coinvolgimento di un solo interessato;
  • il danno limitato, consistente nel ricevere un’email indesiderata e nel non conoscere l’origine dei dati;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

All’esito del bilanciamento, la sanzione è stata fissata in euro 10.000, pari allo 0,05% del massimo edittale ipotizzato.

Dispositivo e adempimenti conseguenti

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dalla società e ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. È stata inoltre ricordata la facoltà di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, Codice privacy, mediante pagamento entro 30 giorni della metà della sanzione.

Il provvedimento dispone altresì:

  • la pubblicazione integrale sul sito web del Garante, quale sanzione accessoria;
  • l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo

Il procedimento nasce dal reclamo del 26 giugno 2023 di un interessato che lamentava la ricezione di un’email promozionale da parte di Azzurro Club Hotels S.r.l., pur in assenza di rapporti pregressi, e l’omesso riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti presentata l’8 maggio 2023, in particolare con riferimento all’origine dei dati e alla copia degli stessi.

Condotta della società e interlocuzioni istruttorie

La società ha prima sostenuto di detenere i dati perché l’interessato sarebbe stato cliente di una struttura alberghiera in passato; successivamente ha ipotizzato che i dati fossero stati rilasciati al gruppo che gestiva altre strutture; infine, dopo richiesta istruttoria del Garante, ha dichiarato di aver cancellato i dati. In nessuna fase ha prodotto documentazione idonea a comprovare l’origine dei dati o a spiegare il mancato riscontro all’istanza dell’interessato.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice privacy per l’invio di comunicazioni promozionali senza provare l’esistenza di un consenso valido. Ha inoltre accertato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR per il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati.

Valutazione sulla natura dell’email

È stata esclusa la tesi difensiva secondo cui il messaggio non sarebbe stato promozionale ma finalizzato ad acquisire il consenso per future comunicazioni. Il Garante ha ribadito che una comunicazione inviata per ottenere il consenso al marketing ha già natura promozionale e non è ammessa in mancanza di un precedente consenso, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità.

Sanzione e criteri di quantificazione

Applicando l’art. 83, par. 3 e 5, GDPR, il Garante ha individuato come massimo edittale 20 milioni di euro e ha quantificato la sanzione in 10.000 euro. Tra gli elementi aggravanti sono stati considerati la grave colpa, l’assenza di documentazione sull’origine dei dati e la scarsa cooperazione; tra quelli attenuanti, il coinvolgimento di un solo interessato, il danno limitato e l’assenza di precedenti.

Ulteriori disposizioni

Il provvedimento ordina il pagamento della sanzione, consente la definizione agevolata entro 30 giorni con pagamento della metà dell’importo, dispone la pubblicazione integrale sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

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