Cassazione Penale, Sentenza n. 15051/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società, quale 'terza interessata', impugnava il rigetto della richiesta di restituzione dei beni sequestrati in relazione a un sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti di Concordio Malandrino. Contestava che il Tribunale non avesse riconosciuto per la ricorrente l'effetto estensivo delle pronunce della Corte di cassazione che avevano annullato provvedimenti genetici per carenza di motivazione circa il periculum in mora. Denunciava inoltre carenza o apparenza della motivazione del provvedimento impugnato: a suo avviso il Tribunale non avrebbe potuto basare il periculum in mora sulla fungibilità del denaro né sulla presunta inaffidabilità della compagine sociale senza considerare la documentazione sulla capienza e solidità della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di estensione degli effetti favorevoli delle sentenze di annullamento richiedeva la prova che il procedimento di riesame si fosse svolto in modo unitario e cumulativo, prova che non è stata fornita. Ha inoltre osservato che il ricorso aveva natura essenzialmente motivazionale: il sindacato in cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, mentre le censure meramente sulla valutazione motivazionale non sono ammissibili se la motivazione del giudice offre i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata sulla sussistenza del periculum in mora, richiamando sia la fungibilità del denaro sia elementi fattuali relativi ai comportamenti dell'indagato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012 (Peroni)
Principio secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli di una decisione in sede di riesame opera solo se la decisione non si fonda su motivi personali dell'impugnante e il procedimento sia sorto e svolto in modo unitario e cumulativo.
Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002 (Di Donato)
Conferma dei criteri per l'effetto estensivo delle decisioni in materia di misure cautelari reali.
Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018 (E.)
Distinzione tra funzione del riesame (verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali entro termini perentori) e della revoca (verifica sostanziale senza limiti temporali per adeguare la situazione cautelare).
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la motivazione è sindacabile se carente in modo radicale (assente o priva dei requisiti minimi).
Massime di principio
- L'estensione degli effetti favorevoli di una decisione di annullamento in materia di misure cautelari reali richiede la prova che il procedimento di riesame sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo; senza tale prova l'estensione non si riconosce.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è limitato ai vizi di legge: le censure puramente critiche della valutazione motivazionale del giudice di merito sono inammissibili se la motivazione offre i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La distinzione tra riesame e revoca è cruciale: il riesame verifica l'atto nei suoi profili formali e sostanziali entro termini perentori, mentre la revoca può valutare senza limiti temporali la perdurante sussistenza dei presupposti cautelari.
- La fungibilità del denaro è un elemento che può giustificare, in concreto, il periculum in mora quando sussistono elementi che indicano il rischio di dispersione delle somme; tuttavia la difesa può contrastare tale valutazione fornendo documenti concreti sulla capienza patrimoniale e l'affidabilità della compagine sociale.
- Quando si contesta la mancata estensione di una pronuncia favorevole emessa in casi analoghi, è necessario che l'atto difensivo sia sufficientemente specifico e che produca elementi probatori dell'unicità o cumulativezza del procedimento per obbligare il giudice a motivare in ordine all'estensione.
- Per evitare la condanna per inammissibilità e le sanzioni economiche occorre formulare censure rilevanti sotto il profilo di diritto (violazione di legge) e non limitarsi a critiche della valutazione delle prove o della motivazione che non appaiono radicalmente carenti.
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