L.R. Molise 5/2017
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise interviene sulla disciplina dell’ARSARP, ridefinendone organi, amministratore unico, organizzazione interna, cabina di regia e funzioni di direzione generale. Stabilisce nomina, durata, incompatibilità e compensi, nonché assetto dei servizi e modalità di coordinamento. Non contiene una scadenza temporale generale, ma solo termini di durata degli incarichi.
Modifiche alla disciplina dell’ARSARP del Molise
Modifiche all’assetto dell’ARSARP
La legge regionale del Molise modifica la disciplina dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), riorganizzandone gli organi, la governance interna e i rapporti tra indirizzo politico-programmatorio e gestione tecnica. Le disposizioni riguardano esclusivamente il territorio della Regione Molise.
Organi dell’Agenzia e Comitato scientifico
Gli organi dell’Agenzia sono individuati nell’Amministratore unico, nel Comitato scientifico e nel Collegio dei revisori dei conti. Il Comitato scientifico è l’organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali.
Il Comitato è composto da:
- Amministratore unico, che lo presiede;
- un rappresentante dell’assessorato regionale all’agricoltura;
- due membri scelti tra responsabili delle strutture di ricerca e ricercatori dell’Agenzia, secondo criteri e modalità previsti dallo statuto;
- tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell’Agenzia.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, che stabilisce anche il compenso per i componenti esterni nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica. Il funzionamento è rimesso allo statuto approvato dalla Giunta.
Amministratore unico: nomina, durata e funzioni
L’Amministratore unico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale alle politiche agricole. È scelto tramite procedura comparativa pubblica tra soggetti con elevate competenze e professionalità, documentate da almeno cinque anni di esperienza in incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale presso strutture pubbliche o private.
La durata dell’incarico è di tre anni, prorogabile per altri due, ma comunque non oltre la legislatura regionale in corso.
Le principali funzioni dell’Amministratore unico sono:
- rappresentanza legale dell’Agenzia;
- adozione dello statuto e dei regolamenti dell’Agenzia;
- adozione del bilancio di previsione, delle variazioni, dell’assestamento e del rendiconto generale annuale, su proposta del dirigente competente;
- sovrintendenza all’attuazione degli indirizzi politico-programmatori della Giunta regionale;
- responsabilità su trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione dell’Agenzia;
- adozione dei programmi di attività su proposta del dirigente del Servizio coordinamento;
- adozione degli atti di indirizzo per i dirigenti;
- adozione della dotazione organica su motivate proposte dei dirigenti;
- assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti, sentito il dirigente che svolge le funzioni di direzione generale, con verifica dei risultati e valutazione annuale;
- adozione di ogni altro atto previsto dalla legge e dallo statuto.
All’Amministratore unico spetta un’indennità di funzione onnicomprensiva determinata dalla Giunta regionale, non superiore al 70% della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise. L’incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive; per i dipendenti pubblici comporta aspettativa senza assegni per tutta la durata. Si applicano inoltre le norme statali e regionali su incompatibilità e inconferibilità.
Organizzazione dell’Agenzia e servizi
La struttura organizzativa dell’Agenzia è disciplinata dalla legge e dallo statuto e si articola in Servizi e Uffici. I servizi operativi sono diretti da dirigenti, i cui incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale.
Ad ogni Servizio è assegnata una dotazione organica definita nell’atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale. I Servizi istituiti sono:
- Servizio coordinamento delle attività dell’Agenzia, programmazione e assistenza tecnica;
- Servizio ricerca, educazione e formazione;
- Servizio monitoraggio mercati, risorse e strumenti finanziari;
- Servizio marketing, certificazione e sistemi qualità regionali.
Il dirigente del Servizio coordinamento svolge anche le funzioni di direzione generale dell’Agenzia. I dirigenti dei Servizi operano nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla cabina di regia.
Cabina di regia: composizione, indirizzi e monitoraggio
Alla cabina di regia partecipano:
- l’Assessore regionale all’agricoltura;
- l’Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale;
- l’Amministratore unico;
- i dirigenti preposti ai servizi dell’Agenzia, incluso quello con funzioni di direzione generale.
La cabina di regia definisce annualmente gli obiettivi e gli indirizzi cui devono conformarsi i dirigenti dei Servizi. Con cadenza semestrale, ciascun dirigente presenta una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti; la cabina ne valuta la coerenza rispetto agli obiettivi fissati.
Coordinamento delle attività e funzioni di direzione generale
Il coordinamento delle attività dell’Agenzia è affidato al dirigente del Servizio coordinamento delle attività dell’Agenzia, programmazione e assistenza tecnica. Tale soggetto dirige e coordina le attività dell’Agenzia e degli altri dirigenti dei Servizi, anche ai fini della valutazione dei risultati.
Tra le sue attribuzioni rientrano anche:
- predisposizione della relazione annuale sull’andamento della gestione da trasmettere all’Amministratore unico;
- promozione dei procedimenti disciplinari e di quelli per responsabilità dirigenziale;
- proposta all’Amministratore unico delle relative misure sanzionatorie.
L’incarico è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, scegliendo tra i dirigenti della dotazione organica dell’amministrazione regionale.
In alternativa, l’incarico può essere conferito a soggetti esterni all’amministrazione regionale, con provvedimento motivato della Giunta all’esito di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle capacità di bilancio e dei vincoli di spesa, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 10/2010 e comunque di competenze ed esperienze coerenti con il ruolo. In tale ipotesi:
- il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato;
- la durata non può superare cinque anni ed è rinnovabile una sola volta;
- il trattamento economico è onnicomprensivo e non può superare la retribuzione complessiva dei dirigenti regionali di ruolo;
- il dirigente è soggetto integralmente alla disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla legge regionale n. 10/2010.
Durata ed efficacia pratica della disciplina
La legge non contiene una disciplina transitoria generale e opera come modifica della legge istitutiva dell’ARSARP. Restano rilevanti, per la pratica applicativa, i soli termini di durata degli incarichi: tre anni per l’Amministratore unico, prorogabili di due e comunque entro la legislatura, e fino a cinque anni per il dirigente esterno con eventuale rinnovo una sola volta. Le disposizioni hanno utilità nella gestione dell’Agenzia regionale molisana e nella nomina dei relativi organi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 lug 2017L.R. Molise 7/2017
- Legge · 5 lug 2017L.R. Molise 6/2017
- Legge · 22 apr 2017L.R. Molise 4/2017
- Legge · 9 ago 2017L.R. Molise 10/2017
- Legge · 9 ago 2017L.R. Molise 9/2017
- Legge · 9 ago 2017L.R. Molise 8/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →