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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13795/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna che li aveva condannati: tutti per il reato di cui all'art. 18 R.d. 18 giugno 1931 n. 773 (omessa preventiva comunicazione di riunione in luogo pubblico) perché promotori di una manifestazione non autorizzata; PAOLETTI e PANZONE anche per gli artt. 110 e 703 c.p. (accensioni e lanci di petardi verso la recinzione del carcere); MONTEMEZZANI anche per art. 678 c.p. (detenzione di materie esplodenti, 5 bombe-carta). I motivi di impugnazione denunciavano: carenza di elementi e travisamento dei fatti in ordine alla qualificazione della riunione e al ruolo di "promotori" (art.18 T.U.L.P.S.); insufficiente prova e qualificazione errata del materiale esplodente contestato a MONTEMEZZANI (sostenevano si trattasse di semplici petardi ben al di sotto della soglia penalmente rilevante di 5 kg); mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha disposto: 1) annullamento senza rinvio della condanna nei confronti di Giacomo MONTEMEZZANI per il capo C) (art. 678 c.p.) perché il fatto non sussiste — le analisi avevano accertato che i singoli reperti pesavano circa 30-34 grammi ciascuno (complessivamente circa 150-200 g), quindi ben al di sotto della soglia di 5 kg prevista dalla giurisprudenza per la rilevanza penale; 2) annullamento con rinvio, nei confronti di tutti gli imputati, della condanna per il capo A) (art. 18 T.U.L.P.S.) per carenza di motivazione circa l'individuazione dei "promotori": la sentenza di primo grado non ha indicato in modo specifico quali soggetti avessero concretamente svolto il ruolo di promotori/organizzatori o le condotte tipiche corrispondenti; 3) rigetto dei ricorsi di PAOLETTI e PANZONE in relazione al capo B) (art. 703 c.p.): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha riconosciuto il reato di accensioni ed esplosioni pericolose, atteso che si tratta di reato di pericolo e non è richiesta la produzione di danno concreto per la configurazione della fattispecie; 4) la Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui le sentenze di condanna alle sole pene pecuniarie (ammenda) sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., con la conseguenza che l'appello non era il rimedio ordinario contro quelle condanne ma la Corte ha comunque esaminato i motivi trasmessi. Conseguenze processuali: rinvio per nuovo giudizio sul capo A) al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica; cancellazione definitiva del capo C) per MONTEMEZZANI; conferma delle condanne per il capo B) nei confronti di PAOLETTI e PANZONE.

Norme richiamate

  • art. 18 R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il reato per omessa preventiva comunicazione riguarda solo i promotori della riunione; la Corte richiede specifica motivazione che individui chi ha svolto funzioni di promozione/organizzazione o collaborazione alla realizzazione pratica della manifestazione, distinguendoli dai meri partecipanti

  • art. 703 c.p.

    L'art. 703 incrimina le accensioni ed esplosioni pericolose come reato di pericolo: non è necessario che si verifichi un danno concreto alle persone per la sua integrazione, è sufficiente la concreta possibilità di lesione derivante dall'esplosione in luogo con concorso di persone

  • art. 678 c.p.

    La contravvenzione per detenzione di materie esplodenti richiede quantità/qualità tali da rientrare nelle materie esplodenti penalmente rilevanti; quantità di polveri pari a poche centinaia di grammi (petardi) rientranti nella categoria 5), gruppo D) non raggiungono la soglia dei 5 kg e quindi non integrano il reato

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità»

    La Corte aderisce all'interpretazione secondo cui le sentenze di condanna in cui in concreto è stata applicata la sola ammenda sono inappellabili; la ratio deflattiva e la modifica normativa recente confermano l'assolutezza dell'inappellabilità

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione congrua del danno, della non abitualità e della personalità dell'agente; in concreto il periodo pandemico e la minima offensività possono essere considerati ma non automaticamente bastano se l'evento presenta elementi di pericolosità (es. uso di materiale esplodente)

  • art. 17 Cost.

    L'obbligo di dar preavviso delle riunioni in luogo pubblico non equivale a preventiva autorizzazione ma impone ai promotori di darne avviso al Questore; il Questore può vietare la riunione per comprovati motivi di ordine o sicurezza pubblica

  • art. 38 T.U.L.P.S. e artt. 82, 97 R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.)

    Disciplina l'obbligo di denuncia della detenzione di materie esplodenti e le quantità esenti da licenza/denuncia (es. fino a 5 kg netti per alcune categorie), utile per distinguere quali prodotti sono penalmente rilevanti

  • Direttiva 2007/23/CE

    Fornisce categorie e livelli di rischio per gli articoli pirotecnici; aiuta a collocare i prodotti sequestrati (petardi/bombe-carta) nelle categorie tecniche utili per la valutazione della rilevanza penale

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Consente la conversione di pene detentive in ammende; la Corte osserva che la sostituzione della pena con l'ammenda, laddove concretamente applicata, comporta l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593 c.p.p., secondo l'orientamento prevalente richiamato

  • art. 623, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale fondamento per l'annullamento con rinvio ad altra persona del Tribunale: la Corte annulla e rinvia per colmare lacune motivazionali

Massime di principio

  • Le condanne per le quali in concreto è stata applicata la sola ammenda sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; l'impugnazione ordinaria è limitata, salvo ricorso per cassazione
  • Per la punibilità ex art. 18 T.U.L.P.S. non basta dimostrare la partecipazione a una riunione non autorizzata: occorre identificare e motivare specificamente chi ha svolto il ruolo di "promotore" o di organizzatore (progettazione, indice, guida, uso del megafono, contatti con le forze dell'ordine, servizio d'ordine)
  • La detenzione di petardi o manufatti pirotecnici di modesto peso complessivo e appartenenti a categorie a basso potenziale (es. categoria 5), gruppo D) regolamentare) non integra automaticamente art. 678 c.p. se la quantità di materia esplodente è al di sotto della soglia di 5 kg netti richiamata dalla giurisprudenza
  • L'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) è reato di pericolo: non è necessario un danno concreto alle persone, è sufficiente la concreta possibilità di lesione derivante dall'esplosione in luogo con adunanza di persone
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede valutazione puntuale e motivata del caso concreto (danno, habitualità, personalità); circostanze come il lockdown possono essere rilevanti ma non determinanti se la condotta presenta elementi di pericolosità
  • In caso di impugnazioni contro sentenze che non motivano in modo puntuale elementi essenziali della fattispecie (es. individuazione dei promotori), la Cassazione è incline ad annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di colmare le lacune motivazionali

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