Messaggio numero 5002 del 29-05-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce l’applicazione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli già pensionati. Il beneficio vale per i pensionati INPS e, dal 1° gennaio 2003, anche per gli ex INPDAI confluiti nell’INPS, ma non si applica ai pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals, per i quali la contribuzione resta dovuta integralmente.
Riduzione del 50% dei contributi per alcuni lavoratori autonomi pensionati
Riduzione contributiva del 50% per lavoratori autonomi pensionati
Il documento riepiloga e aggiorna l’ambito di applicazione della riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi già pensionati. In particolare, precisa quali soggetti possono beneficiare della misura e quali, invece, ne sono esclusi sulla base di successivi chiarimenti ministeriali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già oggetto di istruzioni con circolare n. 69 del 29 marzo 1998. La norma prevede, per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, la possibilità di applicare, su richiesta, il contributo previdenziale nella misura della metà, con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
La medesima disposizione stabilisce anche che il supplemento di pensione erogato ai lavoratori la cui pensione sia liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo, sia corrispondentemente ridotto della metà.
Estensione ai pensionati ex INPDAI
Viene richiamato l’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto la confluenza nell’INPS dell’Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), con effetto dal 1° gennaio 2003. Da tale data, i titolari di trattamenti pensionistici presso l’ex INPDAI sono iscritti, con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
In conseguenza di tale assetto, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi pensionistici dovuti in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli risulta automaticamente esteso, dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex INPDAI ora pensionati INPS, purché abbiano compiuto 65 anni.
Esclusione per i pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals
Il documento evidenzia tuttavia un diverso orientamento, espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo tale interpretazione, il beneficio della riduzione contributiva del 50% non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni.
Per tali soggetti, la contribuzione previdenziale deve essere riscossa per intero e le domande presentate per ottenere la riduzione devono essere respinte, comprese quelle già presentate ma non ancora definite.
Conseguenze operative
Sul piano operativo, il documento distingue quindi tre situazioni:
- lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS: possono chiedere l’applicazione della contribuzione ridotta al 50%;
- pensionati ex INPDAI confluiti nell’INPS: il beneficio si estende automaticamente dal 1° gennaio 2003, nei limiti indicati;
- pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals: il beneficio non si applica e la contribuzione resta dovuta integralmente.
Il testo si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori.
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