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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza di n. 53/2025 pubblicata il 11.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Trieste - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 631/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Trieste.

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato versato; le somme sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale ordinario di Trieste, Sezione lavoro, n. 53/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 53/2025 del Tribunale ordinario di Trieste, Sezione lavoro, pubblicata l'11 marzo 2025 e divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di sei mesi. La domanda è stata proposta contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato; dal testo non risultano ulteriori motivi o contestazioni specifiche.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato successivo alla proposizione dell'azione determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione della domanda, la controversia può essere dichiarata cessata; l'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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