L.R. Abruzzo 5/2011
Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualita' DAQ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità, i requisiti, i soggetti promotori, la procedura di istanza e approvazione dei programmi di sviluppo triennali, nonché le forme di sostegno regionale. Prevede termini per la presentazione delle domande e delle relazioni annuali; il quadro è vigente ma una parte della procedura è stata modificata/colpita da pronunce di incostituzionalità nel 2014-2015.
Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità (DAQ) in Abruzzo
Promozione e riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità in Abruzzo
La legge regionale disciplina l’individuazione, il riconoscimento e il sostegno dei Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ) nel territorio dell’Abruzzo. Lo strumento è concepito come leva di sviluppo territoriale per rafforzare competitività, innovazione, internazionalizzazione e occupazione nel comparto agroalimentare.
Finalità e ruolo dei DAQ
La Regione Abruzzo attribuisce ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il sistema delle produzioni agroalimentari di qualità e per favorire l’aggregazione delle imprese della filiera in macrodistretti produttivi regionali. I DAQ sono indicati, insieme ai distretti rurali, come soggetti prioritari per l’attuazione delle future politiche di sviluppo del settore agroalimentare a livello comunitario, nazionale e regionale.
La legge riconosce prioritariamente i distretti già promossi da imprese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed enti locali, purché i progetti strategici e la configurazione giuridica siano coerenti con i requisiti normativi. Il riconoscimento è adottato dalla Giunta regionale, previa proposta e documentazione dei soggetti proponenti e previo parere della competente Commissione consiliare.
Definizione e requisiti del distretto
Il DAQ deve presentare, in conformità al quadro statale di riferimento, una combinazione di elementi strutturali e programmatici. In particolare deve esserci:
- una significativa concentrazione di imprese, soprattutto piccole e medie, integrate in filiera per uno o più prodotti o processi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale;
- una o più produzioni certificate e tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure produzioni tradizionali o tipiche;
- un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali a sostegno del comparto;
- una progettualità strategica comune, formalizzata in un programma di sviluppo coerente con gli strumenti regionali vigenti.
Tra le filiere espressamente richiamate figurano quelle vitivinicola, olivicolo-oleicola, ortofrutticola, cerealicola, carni, lattiero-casearia e ittica.
Soggetti promotori e partecipanti
Possono promuovere il riconoscimento:
- le imprese operanti nel territorio regionale;
- le associazioni di categoria di rilevanza regionale rappresentate nel CNEL.
Possono partecipare alla procedura anche:
- enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio e società a partecipazione pubblica;
- associazioni private, fondazioni e consorzi;
- università e altri istituti pubblici o privati riconosciuti, attivi in istruzione, formazione professionale, promozione, innovazione e ricerca.
Procedura di riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento occorre costituire un nucleo promotore mediante protocollo d’intesa sottoscritto da un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a venti, e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore interessato.
Il protocollo deve descrivere le caratteristiche del distretto, indicando:
- la concentrazione e integrazione delle imprese lungo la filiera e le produzioni certificate, tutelate, tradizionali o tipiche;
- il sistema di relazioni istituzionali e sociali, con criticità e opportunità;
- le linee strategiche del progetto da avviare.
Il protocollo contiene inoltre l’impegno alla costituzione, in caso di riconoscimento, di una società di capitali per la gestione del distretto, con specifici vincoli sulla composizione della governance e del capitale sociale: almeno il 50% dell’organo decisionale e almeno il 51% del capitale devono essere nella parte privata.
Se vi sono istanze sovrapposte o complementari per ambito settoriale, la Giunta regionale può proporre aggregazioni per semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.
Termini per la presentazione delle istanze e valutazione
L’istanza di riconoscimento va presentata alla Regione Abruzzo:
- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- successivamente, entro il 20 maggio di ogni anno.
La Giunta regionale valuta l’ammissibilità dell’istanza entro 30 giorni dal termine di presentazione, sulla base dei criteri di legge e degli indirizzi di politica di sviluppo economico della Regione, anche mediante indicatori statistici oggettivi.
Società di distretto
Dopo il riconoscimento, il nucleo promotore avvia la costituzione della società di distretto, composta dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa. Con la nomina della società di distretto, il nucleo promotore cessa le proprie funzioni.
La società di distretto cura la governance operativa del DAQ e svolge funzioni di coordinamento, proposta e monitoraggio. In particolare:
- redige e coordina il programma di sviluppo e ne promuove l’attuazione;
- promuove l’uso degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
- esprime proposte e pareri alla Giunta regionale nei comparti ittici e agroalimentari;
- organizza le attività di monitoraggio delle fasi di realizzazione del programma;
- convoca almeno semestralmente, o quando necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni sottoscrittrici del programma.
Programma di sviluppo del distretto
Il programma di sviluppo, redatto in forma libera e di durata almeno triennale, può essere aggiornato periodicamente. Deve contenere:
- i punti di eccellenza e le eventuali criticità del distretto;
- gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
- le azioni e i progetti da realizzare;
- i piani finanziari e temporali di spesa;
- l’entità e il tipo delle risorse pubbliche e private necessarie.
Il programma deve riguardare interventi di sistema; sono esclusi gli interventi riferiti a singole imprese. Va allegato un elenco dettagliato di sottoscrittori e cofinanziatori con dati identificativi, sede, attività svolta e, per le imprese, numero degli addetti.
Il programma deve essere sottoscritto dal Presidente del distretto, dai legali rappresentanti delle imprese e dagli altri soggetti coinvolti nella formazione del distretto.
Approvazione, verifica e monitoraggio del programma
Il programma di sviluppo deve essere presentato entro 180 giorni dal riconoscimento del distretto e trasmesso contestualmente all’Assessorato regionale all’Agricoltura. La disciplina originaria prevedeva anche la trasmissione alle province e una sequenza di pareri e determinazioni successivamente incisa da modifiche e dichiarazioni di illegittimità costituzionale; per il testo vigente rimangono centrali la presentazione all’Assessorato, la valutazione tecnica e gli adempimenti annuali.
Per la valutazione dei programmi è previsto un nucleo tecnico di valutazione costituito con provvedimento del dirigente regionale competente; l’attività può avvalersi di enti strumentali e società controllate o partecipate dalla Regione.
Il Presidente del distretto trasmette ogni anno, entro il 28 febbraio, una relazione sullo stato di attuazione e sugli eventuali aggiornamenti del programma. La Giunta regionale esprime un parere motivato sugli aggiornamenti ricevuti. L’Assessore regionale all’Agricoltura presenta inoltre annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge.
Eventuali nuovi programmi o variazioni sostanziali dei programmi approvati seguono la medesima procedura.
Risorse e forme di sostegno
La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo riservando ai DAQ quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente. Per definire modalità e forme di finanziamento degli interventi, la Regione promuove specifici accordi di programma secondo la normativa vigente.
Le azioni regionali sono destinate ai soggetti pubblici, privati o misti responsabili dell’attuazione delle iniziative incluse nel programma.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
La legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURA; il testo vigente risulta consolidato con efficacia dal 29 aprile 2014 per le modifiche intervenute.
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