Risposta n. 126 del 3/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene di poter emettere la nota per il 90% perché l'accordo esecutivo non sarebbe un 'sopravvenuto accordo' limitato dal comma 3 dell'art.26 ma rientrerebbe nella casistica di mancato pagamento per procedure concorsuali; inoltre ritiene che un eventuale fallimento successivo al concordato costituisca una nuova procedura che consentirebbe la variazione dall'apertura del fallimento.
IVA – Note di variazione – Infruttuosità procedura concordato preventivo – art. 26 DPR 26/10/1972 n. 633
Il quesito
Se ALFA possa emettere una nota di variazione in diminuzione per il 90% del credito (66,30% previsto dal piano omologato + ulteriore 23,70% da accordo esecutivo) e se il successivo fallimento del debitore costituisca una nuova procedura ai fini dell'applicazione dell'art.26.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia condivide che l'accordo esecutivo, essendo soggetto a parere dei commissari e all'autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato, rientra nella procedura concorsuale e pertanto la falcidia complessiva può essere considerata ai fini della variazione. Tuttavia, poiché il concordato è stato avviato prima del 26/05/2021 si applicano le regole ante riforma: la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo quando la procedura è definitivamente infruttuosa (es. decorso del termine per le osservazioni al piano di riparto o per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento). Inoltre il fallimento successivo non costituisce una nuova procedura ma è consequenziale al concordato (principio di consecutio temporum).
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