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Legge

L.R. Liguria 25/2004

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri

Normativa regionaleL.R. Liguria 25/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove l’aggregazione e il rafforzamento dei confidi liguri, istituendo presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo vincolato per coprire impegni a favore delle PMI liguri e, in parte limitata, i costi dei processi aggregativi. Prevede anche l’uso di fondi di garanzia pre-2007/2013 e, per un periodo limitato, la capitalizzazione di contributi regionali entro il 31 dicembre 2010.

Riorganizzazione e aggregazione dei confidi liguri con istituzione di un fondo dedicato

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri

La legge della Regione Liguria disciplina misure di sostegno alla razionalizzazione e all’aggregazione dei confidi operanti sul territorio regionale. L’obiettivo è rafforzarne la dimensione patrimoniale e organizzativa, così da migliorarne la capacità di intervento a favore delle piccole e medie imprese liguri.

Finalità della disciplina

La normativa mira a incentivare processi di fusione, aggregazione e riorganizzazione dei confidi liguri costituiti ai sensi della disciplina statale di riferimento. Il fine è accrescere le dimensioni e le capacità organizzative di tali organismi, con ricadute sulla loro operatività a supporto del credito alle PMI.

Fondo Confidi Liguria: costituzione e destinazione

Per realizzare queste finalità, la Regione istituisce presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo vincolato denominato “Fondo Confidi Liguria”. Il fondo è destinato principalmente a:

  • coprire gli impegni assunti dai confidi a favore di PMI con sede operativa in Liguria;
  • sostenere operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing;
  • finanziare interventi nel capitale di rischio;
  • incrementare la consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B., in forme idonee alla formazione del capitale di vigilanza secondo la normativa della Banca d’Italia.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

Il fondo è utilizzato da FI.L.S.E. S.p.A. a favore dei confidi che:

  • abbiano sede legale in Liguria;
  • svolgano un’operatività prevalente riferita all’intero territorio regionale;
  • abbiano realizzato, o si impegnino a realizzare, processi di aggregazione idonei a migliorare la capacità di intervento.

La disciplina è quindi rivolta ai confidi liguri che si aggregano o che abbiano già completato l’aggregazione, con priorità agli organismi in grado di rafforzare la propria struttura e l’efficacia delle garanzie offerte.

Copertura dei costi dei processi di aggregazione

Una quota massima pari al 5% del fondo può essere impiegata anche per:

  • sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione;
  • finanziare progetti finalizzati a migliorare l’esercizio delle attività di garanzia.

Gestione del fondo e convenzione con FI.L.S.E.

Le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Confidi Liguria sono disciplinate da una convenzione approvata dalla Giunta regionale con FI.L.S.E. S.p.A. L’utilizzo del fondo deve comunque rispettare il divieto di configurare un aiuto di Stato in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti concessi sotto forma di garanzia.

Razionalizzazione degli strumenti di ingegneria finanziaria

La disciplina successiva consente a FI.L.S.E. S.p.A. di utilizzare fondi di garanzia costituiti nell’ambito della programmazione comunitaria antecedente al periodo 2007-2013. Tali risorse possono essere impiegate per:

  • erogare contributi;
  • sottoscrivere prestiti subordinati;

sempre a condizioni compatibili con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza di primo livello.

I beneficiari sono i confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo ex art. 106 T.U.B., oppure, nell’ambito dei progetti di aggregazione, altri confidi soggetti al medesimo obbligo.

Trasformazione dei contributi regionali in capitale o riserve

La legge autorizza i confidi soggetti all’iscrizione nell’Albo ex art. 106 T.U.B. a imputare, entro il 31 dicembre 2010, i contributi regionali erogati entro il 31 dicembre 2008 e riferiti alla programmazione comunitaria Obiettivo 2:

  • ad incremento del capitale sociale e/o del fondo consortile;
  • ovvero a incremento di fondi di riserva del patrimonio netto.

La stessa possibilità si applica anche nell’ambito di progetti di aggregazione, in corrispondenza della sottoscrizione di un pari importo di capitale sociale di altro confidi soggetto al medesimo obbligo.

Disposizioni finanziarie

La norma contiene una clausola finanziaria, ma il testo consolidato non ne riporta il contenuto analitico. Le ulteriori modalità di copertura restano quindi quelle rinviate alla disposizione finanziaria originaria.

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