L.R. Liguria 20/2004
Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 20/2004 prevede contributi in conto capitale per innovazione tecnologica, ammodernamento, sicurezza e accessibilità degli impianti a fune, con limiti percentuali diversi per impianti di trasporto pubblico locale e turistici. Disciplina domanda, spese ammissibili e revoca; prevede inoltre una norma transitoria sulle commissioni espropriative e abroga la precedente l.r. 9/1989.
Contributi regionali per innovazione e sicurezza degli impianti a fune
Contributi regionali per l’innovazione e la sicurezza degli impianti a fune
La legge disciplina, per la Regione Liguria, un sistema di contributi in conto capitale destinato ai soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di impianti a fune. L’intervento è finalizzato a favorire innovazione tecnologica, ammodernamento, miglioramento della sicurezza e realizzazione di impianti innovativi, con attenzione anche all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Finalità e ambito di intervento
La Regione può concedere contributi per:
- innovazione tecnologica degli impianti a fune;
- ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza;
- realizzazione di impianti innovativi di mezzi di trasporto con trazione a fune;
- eliminazione di barriere architettoniche, così da consentire l’accessibilità ai servizi degli invalidi non deambulanti.
I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte per i medesimi investimenti.
Classificazione degli impianti
La legge distingue tra due categorie principali di impianti:
- funivie adibite al trasporto pubblico locale, cioè impianti che assicurano un servizio continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, tra diverse località, per esigenze generali di trasporto della collettività;
- funivie di preminente interesse turistico, cioè impianti che effettuano trasporto pubblico di persone, in modo continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, collegando località di interesse panoramico, ricreativo o sportivo.
Gli impianti esistenti in Liguria alla data di entrata in vigore della legge sono qualificati come impianti di uso locale ai sensi della decisione della Commissione europea C(2002) 599 fin del 27 febbraio 2002 in materia di aiuti di Stato.
Procedura per la concessione dei contributi
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce:
- modalità di presentazione della domanda;
- documentazione da allegare;
- iniziative e spese ammissibili;
- modalità di erogazione dei contributi;
- criteri per riduzione del contributo, revoca e recupero delle somme nei casi previsti dalla legge.
La concessione avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale.
Misura del contributo e spese ammissibili
Il contributo può arrivare fino a:
- 70% della spesa ammissibile per gli impianti funiviari adibiti al trasporto pubblico locale;
- 40% della spesa ammissibile per gli impianti funiviari di preminente interesse turistico.
Sono considerate prioritariamente ammissibili le spese per:
- macchinari e impianti, comprese le opere edili ad essi correlate;
- attrezzature di controllo;
- oneri di trasporto, montaggio e collaudo, fino al massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono, purché risultino espressamente dalla fattura.
Sono esclusi i beni e i macchinari che non abbiano finalità esclusiva di trasporto mediante l’impianto a fune.
Obblighi del beneficiario, decadenza e recupero
Gli interventi finanziati devono essere avviati entro 36 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione. In caso contrario il beneficiario decade dal contributo, con revoca e recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali.
Gli interventi devono inoltre essere completati entro il termine previsto dal piano finanziario presentato dal beneficiario. Il mancato rispetto di tale termine comporta la riduzione del contributo oppure la revoca e il recupero degli importi erogati, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Norma transitoria sulle commissioni espropriative
Fino all’entrata in vigore di una normativa regionale complessiva in materia di espropriazioni, le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell’indennità di espropriazione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Abrogazione
È abrogata la legge regionale 26 aprile 1989, n. 9, relativa ai contributi per investimenti finalizzati alla ricostruzione e all’adeguamento tecnico, economico e ambientale di funivie di preminente interesse turistico.
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