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Legge

L.R. Calabria 25/2007

Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 8 del 26 maggio 1997.

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge chiarisce il significato dell’art. 2, comma 2, della l.r. n. 8/1997: la certificazione del responsabile incaricato dal titolare della struttura è uno strumento interno di controllo e valutazione attivabile dal titolare, ma non è presupposto per valutare l’attività dei membri della struttura speciale ai fini del pagamento dei corrispettivi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Interpretazione autentica della disciplina sulla certificazione nell’art. 2, comma 2, della l.r. 8/1997

Interpretazione autentica sulla certificazione nella struttura speciale

La legge regionale del 7 dicembre 2007, n. 25, interviene in via interpretativa sull’art. 2, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, con riferimento alla certificazione rilasciata dal responsabile incaricato dal titolare della struttura. Si tratta di una norma di chiarimento, applicabile nel territorio della Regione interessata, che definisce la portata dell’istituto senza introdurre una disciplina nuova di merito.

Natura e funzione della certificazione

La certificazione del responsabile incaricato dal titolare della struttura è qualificata come strumento di controllo e di valutazione dell’attività della struttura stessa. La sua attivazione è rimessa al titolare della struttura, che può dunque avvalersene come meccanismo interno di verifica dell’operato svolto.

Effetti sui corrispettivi dei membri della struttura speciale

La legge precisa inoltre che tale certificazione, in quanto atto interno alla struttura speciale, non costituisce presupposto per la valutazione dell’attività svolta dai membri della struttura ai fini dell’erogazione dei corrispettivi stabiliti. In altri termini, il riconoscimento dei compensi non è subordinato a quella specifica certificazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Attualità della disciplina

L’atto ha contenuto interpretativo e si riferisce a una disposizione del 1997; tuttavia, dal testo fornito non risultano abrogazioni o limiti temporali ulteriori. La sua utilità pratica è legata alla lettura della disciplina regionale richiamata.

Testo integrale

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