Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 773 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da Maratonda srls tramite un impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale di Ancona, poiché al momento del controllo le telecamere risultavano operative ma prive di idonei cartelli informativi e dell’informativa richiesta. La società ha sostenuto di aver temporaneamente rimosso e poi riposizionato la segnaletica in fase di aggiornamento, ma l’Autorità ha ritenuto tali deduzioni insufficienti a superare i rilievi istruttori. Il provvedimento richiama gli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 4, par. 1, n. 2 del GDPR, nonché il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019.

Maratonda srls: videosorveglianza senza idonei cartelli informativi e informativa, con dichiarazione di illiceità del trattamento

Maratonda srls: videosorveglianza priva di adeguata informativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da Maratonda srls mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale "Il Bugigattolo" in Ancona. Il procedimento origina da una segnalazione della Polizia locale e dall’accertamento, effettuato l’8 settembre 2023, della presenza di una telecamera funzionante senza idonei cartelli informativi.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Con nota del 23 ottobre 2023 la Polizia locale del Comune di Ancona segnalava all’Autorità la presunta non conformità dell’impianto di videosorveglianza presente presso l’esercizio commerciale riconducibile alla società. L’Ufficio avviava il procedimento con comunicazione del 30 gennaio 2024, invitando il titolare del trattamento a presentare memorie difensive.

La società, con nota del 29 febbraio 2024, rappresentava che i cartelli informativi e l’informativa estesa erano stati temporaneamente rimossi perché non pienamente conformi e in fase di aggiornamento da parte di una società incaricata. Sosteneva inoltre di aver poi riposizionato l’informativa completa e i cartelli aggiornati, producendo documentazione fotografica a supporto.

Trattamento esaminato e quadro normativo

Il provvedimento qualifica l’uso del sistema di videosorveglianza come trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. L’Autorità richiama in particolare:

  • l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sul principio di liceità, correttezza e trasparenza;
  • l’art. 13 GDPR, relativo agli obblighi informativi nei confronti degli interessati;
  • il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, con riferimento ai cartelli informativi da collocare in modo idoneo;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un’informativa a più livelli, con il primo livello sul segnale di avvertimento e con posizionamento tale da consentire all’interessato di accorgersi della sorveglianza prima di entrare nell’area videosorvegliata.

Valutazioni dell’Autorità

Sulla base del verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale, il Garante ha ritenuto che al momento del controllo l’impianto fosse operativo ma sprovvisto delle informative richieste dal GDPR. Le difese della società non sono state considerate idonee a superare i rilievi, né a giustificare l’archiviazione del procedimento.

L’Autorità ha quindi affermato che il trattamento era illecito perché effettuato in violazione:

  • dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della trasparenza;
  • dell’art. 13 GDPR, per mancata/insufficiente informativa agli interessati.

Esito del provvedimento e misure disposte

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Maratonda srls mediante il sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale di Ancona.

Sono inoltre stati disposti:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Profili di impugnazione

Il provvedimento richiama la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Osservazioni operative

Il caso conferma che, in materia di videosorveglianza, la presenza di telecamere senza adeguata segnaletica e informativa comporta una violazione autonoma degli obblighi di trasparenza. Per i titolari è essenziale che i cartelli siano posizionati in modo ben visibile, prima dell’accesso all’area sorvegliata, e che l’informativa di secondo livello sia coerente con quanto richiesto dal GDPR e dalle indicazioni dell’Autorità.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamento

Il procedimento è nato da una segnalazione della Polizia locale del Comune di Ancona del 23 ottobre 2023, relativa a un impianto di videosorveglianza ritenuto non conforme presso l’esercizio commerciale "Il Bugigattolo" facente capo a Maratonda srls. Il verbale di controllo dell’8 settembre 2023 attestava la presenza di una telecamera funzionante in assenza di idonei cartelli informativi.

Difese della società

Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento del 30 gennaio 2024, la società ha spiegato che i cartelli informativi e l’informativa estesa erano stati temporaneamente rimossi perché non pienamente conformi e in fase di aggiornamento da parte di una società incaricata. Ha inoltre riferito di aver riposizionato l’informativa completa e i cartelli aggiornati nei giorni successivi al controllo, producendo documentazione fotografica.

Valutazioni del Garante

Sulla base del verbale di accertamento, l’Autorità ha ritenuto che, al momento del controllo, l’impianto fosse funzionante ma privo delle informative richieste dall’art. 13 GDPR. Il trattamento mediante videosorveglianza è stato quindi qualificato come trattamento di dati personali soggetto ai principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e agli obblighi informativi dell’art. 13 GDPR.

Fonti richiamate e regole applicabili

Il provvedimento richiama l’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR sul concetto di trattamento, il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, in particolare sul primo livello informativo tramite cartello ben visibile e leggibile prima dell’accesso alla zona videosorvegliata. Viene ribadito che gli interessati devono essere messi in condizione di sapere che stanno entrando in un’area sorvegliata.

Esito finale e adempimenti disposti

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Maratonda srls tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale di Ancona. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni e misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Non risultano nel testo importi sanzionatori o ulteriori prescrizioni operative.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenza e informativasanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.