Prescrizioni del Garante n. 773 del 12/12/2024
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da Maratonda srls tramite un impianto di videosorveglianza installato presso un esercizio commerciale di Ancona, poiché al momento del controllo le telecamere risultavano operative ma prive di idonei cartelli informativi e dell’informativa richiesta. La società ha sostenuto di aver temporaneamente rimosso e poi riposizionato la segnaletica in fase di aggiornamento, ma l’Autorità ha ritenuto tali deduzioni insufficienti a superare i rilievi istruttori. Il provvedimento richiama gli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 4, par. 1, n. 2 del GDPR, nonché il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019.
Maratonda srls: videosorveglianza senza idonei cartelli informativi e informativa, con dichiarazione di illiceità del trattamento
Maratonda srls: videosorveglianza priva di adeguata informativa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da Maratonda srls mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale "Il Bugigattolo" in Ancona. Il procedimento origina da una segnalazione della Polizia locale e dall’accertamento, effettuato l’8 settembre 2023, della presenza di una telecamera funzionante senza idonei cartelli informativi.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Con nota del 23 ottobre 2023 la Polizia locale del Comune di Ancona segnalava all’Autorità la presunta non conformità dell’impianto di videosorveglianza presente presso l’esercizio commerciale riconducibile alla società. L’Ufficio avviava il procedimento con comunicazione del 30 gennaio 2024, invitando il titolare del trattamento a presentare memorie difensive.
La società, con nota del 29 febbraio 2024, rappresentava che i cartelli informativi e l’informativa estesa erano stati temporaneamente rimossi perché non pienamente conformi e in fase di aggiornamento da parte di una società incaricata. Sosteneva inoltre di aver poi riposizionato l’informativa completa e i cartelli aggiornati, producendo documentazione fotografica a supporto.
Trattamento esaminato e quadro normativo
Il provvedimento qualifica l’uso del sistema di videosorveglianza come trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. L’Autorità richiama in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sul principio di liceità, correttezza e trasparenza;
- l’art. 13 GDPR, relativo agli obblighi informativi nei confronti degli interessati;
- il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, con riferimento ai cartelli informativi da collocare in modo idoneo;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un’informativa a più livelli, con il primo livello sul segnale di avvertimento e con posizionamento tale da consentire all’interessato di accorgersi della sorveglianza prima di entrare nell’area videosorvegliata.
Valutazioni dell’Autorità
Sulla base del verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale, il Garante ha ritenuto che al momento del controllo l’impianto fosse operativo ma sprovvisto delle informative richieste dal GDPR. Le difese della società non sono state considerate idonee a superare i rilievi, né a giustificare l’archiviazione del procedimento.
L’Autorità ha quindi affermato che il trattamento era illecito perché effettuato in violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della trasparenza;
- dell’art. 13 GDPR, per mancata/insufficiente informativa agli interessati.
Esito del provvedimento e misure disposte
Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Maratonda srls mediante il sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale di Ancona.
Sono inoltre stati disposti:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Profili di impugnazione
Il provvedimento richiama la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Osservazioni operative
Il caso conferma che, in materia di videosorveglianza, la presenza di telecamere senza adeguata segnaletica e informativa comporta una violazione autonoma degli obblighi di trasparenza. Per i titolari è essenziale che i cartelli siano posizionati in modo ben visibile, prima dell’accesso all’area sorvegliata, e che l’informativa di secondo livello sia coerente con quanto richiesto dal GDPR e dalle indicazioni dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamento
Il procedimento è nato da una segnalazione della Polizia locale del Comune di Ancona del 23 ottobre 2023, relativa a un impianto di videosorveglianza ritenuto non conforme presso l’esercizio commerciale "Il Bugigattolo" facente capo a Maratonda srls. Il verbale di controllo dell’8 settembre 2023 attestava la presenza di una telecamera funzionante in assenza di idonei cartelli informativi.
Difese della società
Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento del 30 gennaio 2024, la società ha spiegato che i cartelli informativi e l’informativa estesa erano stati temporaneamente rimossi perché non pienamente conformi e in fase di aggiornamento da parte di una società incaricata. Ha inoltre riferito di aver riposizionato l’informativa completa e i cartelli aggiornati nei giorni successivi al controllo, producendo documentazione fotografica.
Valutazioni del Garante
Sulla base del verbale di accertamento, l’Autorità ha ritenuto che, al momento del controllo, l’impianto fosse funzionante ma privo delle informative richieste dall’art. 13 GDPR. Il trattamento mediante videosorveglianza è stato quindi qualificato come trattamento di dati personali soggetto ai principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e agli obblighi informativi dell’art. 13 GDPR.
Fonti richiamate e regole applicabili
Il provvedimento richiama l’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR sul concetto di trattamento, il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, in particolare sul primo livello informativo tramite cartello ben visibile e leggibile prima dell’accesso alla zona videosorvegliata. Viene ribadito che gli interessati devono essere messi in condizione di sapere che stanno entrando in un’area sorvegliata.
Esito finale e adempimenti disposti
Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da Maratonda srls tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale di Ancona. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni e misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Non risultano nel testo importi sanzionatori o ulteriori prescrizioni operative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 12 dic 2024Provvedimenti del 12/12/2024
- Provvedimento · 12 dic 2024Prescrizioni del Garante n. 820 del 12/12/2024
- Provvedimento · 12 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 765 del 12/12/2024
- Provvedimento · 12 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 774 del 12/12/2024
- Provvedimento · 12 dic 2024Deliberazione n. 792 del 12/12/2024
- Provvedimento · 12 dic 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 769 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →