Risposta n. 108 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l'ordinanza riguarda lo status delle persone e non questioni patrimoniali e quindi non dovrebbe essere soggetta a tassazione come provvedimenti aventi contenuto patrimoniale (es. sentenze di divorzio)
Registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (art. 59, comma 1, lettera a), d.P.R. 26/4/1986, n.131)
Il quesito
Gli istanti chiedono se sia obbligatorio il pagamento dell'imposta di registro per l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza, dato che il tribunale ha disposto le trascrizioni e ha compensato le spese; l'Agenzia aveva richiesto i codici fiscali e la relativa imposta, poi pagata dagli istanti
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il riconoscimento della cittadinanza rientra tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione secondo il TUR. Poiché è parte un'amministrazione dello Stato, la registrazione si effettua a debito ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera a) del TUR e dell'art.158 del d.P.R. n.115/2002. Se la sentenza dispone la compensazione delle spese e la registrazione è richiesta dall'amministrazione, l'imposta è prenotata a debito per la metà (o per la quota di compensazione) ed è liquidata per la restante metà a carico dell'altra parte: nel caso concreto l'imposta è prenotata a debito per la metà e la restante metà è a carico degli istanti
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