Cassazione Civile, Ordinanza n. 14068/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, ma nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso. I curatori del fallimento della società controparte e la società di gestione del risparmio in l.c.a. avevano depositato controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha verificato che non risultava adesione alla stessa da parte dei controricorrenti. La decisione non affronta il merito della controversia originaria, che dal testo non è determinabile oltre il dato che vi erano una curatela fallimentare e una S.G.R. in l.c.a. tra le controparti processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dello Stato, limitatamente alla curatela del fallimento ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e in favore della controricorrente società di gestione del risparmio in l.c.a. Non ha pronunciato spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Ha escluso, infine, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per difetto dei relativi presupposti processuali.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità se non vi è necessaria adesione dei controricorrenti nei casi considerati dalla Corte.
Regola gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione e consente la declaratoria di estinzione.
Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il rimborso delle spese deve essere disposto a favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo come parametro del contributo unificato base rispetto al quale si calcola l'eventuale ulteriore importo ex comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando la Corte accerti che non vi è adesione dei controricorrenti, secondo la disciplina degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non esclude la condanna del ricorrente soccombente virtuale al pagamento delle spese di lite, ove abbia dato causa al giudizio di legittimità.
- Se una parte controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese processuali va disposta in favore dello Stato e non della parte assistita.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia può escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando difettino i presupposti processuali richiesti dalla legge.
Come è indicizzato
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