Messaggio numero 769 del 14-01-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo chiarisce la regolarizzazione senza sanzioni degli omessi versamenti di ritenute e contributi, i limiti di prelievo sul quinto dello stipendio e l’accesso a un finanziamento agevolato garantito dallo Stato per tributi, contributi e premi dovuti da soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012. Indica inoltre i soggetti ammessi, le condizioni per dimostrare il danno economico, il periodo rilevante e la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2013.
Regolarizzazione ritenute e contributi per eventi sismici 2012 e finanziamento agevolato
Regolarizzazione di ritenute e contributi per i sostituti di imposta e soggetti colpiti dal sisma 2012
Il documento illustra il quadro normativo relativo alla regolarizzazione degli omessi versamenti di ritenute e contributi collegati agli obblighi dei sostituti di imposta, nonché le misure agevolative previste per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012. Vengono richiamate le norme di riferimento, i termini per l’adempimento e le condizioni di accesso al finanziamento assistito da garanzia statale.
Regolarizzazione degli omessi versamenti dei sostituti di imposta
L’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha previsto una regolarizzazione per i sostituti di imposta destinatari del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012.
In particolare, sono interessati i sostituti che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno:
- adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- adempiuto al riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e delle relative addizionali già operate;
- effettuato e riversato tali ritenute successivamente a quella data.
Per tali soggetti è previsto il recupero degli adempimenti e dei versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Una volta effettuato il versamento, i sostituti devono operare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le relative addizionali nei limiti dell’articolo 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Estensione interpretativa a contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012, all’articolo 1, comma 379, ha precisato che la disposizione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 174/2012 si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste comprendono anche:
- i contributi previdenziali;
- i contributi assistenziali;
- i premi per l’assicurazione obbligatoria;
- sia la quota a carico dell’impresa sia la quota a carico del lavoratore.
Di conseguenza, datori di lavoro, committenti o associanti, nell’operare le ritenute contributive delle quote a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono rispettare il limite del quinto dello stipendio, come previsto dall’articolo 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Finanziamento agevolato per tributi, contributi e premi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma
Il documento segnala inoltre che l’art. 1, commi 365 e seguenti, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 consente l’accesso a un finanziamento presso gli istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi.
L’agevolazione è destinata ai soggetti che:
- non rientrano tra quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi previsti dall’articolo 3 del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge n. 122/122;
- non rientrano tra quelli di cui all’articolo 3-bis del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012.
Per tali soggetti non si applicano sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.
Soggetti ammessi e requisiti del danno economico
Il finanziamento agevolato si applica a:
- titolari di reddito di impresa;
- esercenti attività agricole;
- titolari di reddito di lavoro autonomo.
I soggetti devono avere:
- sede operativa o domicilio fiscale nei comuni del cratere;
- il proprio mercato di riferimento nei medesimi comuni;
- la possibilità di dimostrare un danno economico diretto causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.
Il danno economico si considera dimostrato se sussistono almeno due delle seguenti quattro condizioni:
- diminuzione del volume d’affari;
- riduzione del personale o utilizzo della cassa integrazione;
- riduzione dei consumi per utenze;
- riduzione dei costi variabili correlati ai volumi di produzione.
Periodo rilevante e decorrenza delle disposizioni
Il periodo da considerare ai fini delle agevolazioni è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013, anche se già scaduti o in scadenza prima dell’efficacia delle disposizioni.
L’efficacia dei commi 365 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 è subordinata alla verifica di compatibilità da parte degli organi comunitari; il Ministero dell’economia ne darà notizia con decreto.
Le disposizioni descritte sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
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