Risposta n. 387 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che non è possibile detrarre l'IVA ai sensi dell'art.26, co.2 DPR 633/1972 per decorso del termine annuale e che l'IVA grava su X (il soccombente che ha pagato) che sarebbe il solo legittimato a chiedere la restituzione all'Erario.
Interpello Art. 11 L. 212/2000 - Restituzione IVA e ritenuta d'acconto IRPEF dopo riforma delle sentenze che compensano le spese processuali (art.26 DPR 633/1972; art.10, co.1, lett. d-bis TUIR)
Il quesito
Chi è tenuto a richiedere la restituzione all'Erario della ritenuta d'acconto e dell'IVA versate in seguito a pagamento disposto da parte soccombente riformato in Cassazione che ha disposto la compensazione delle spese; e quali sono le procedure per la detrazione/deduzione dell'IRPEF e per la restituzione dell'IVA?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda la prassi e la giurisprudenza sull'avvocato "distrattario": la fattura IVA va emessa nei confronti del cliente e la rivalsa grava sul cliente, mentre il pagamento del soccombente trova titolo nella sentenza. Tuttavia, la riforma che compensa le spese non determina che l'operazione tra cliente e prestatore "venga meno" ai sensi dell'art.26, co.2 DPR 633/1972, quindi non si applicano le variazioni in diminuzione IVA e non sussiste il diritto automatico dell'avvocato o del soccombente a ottenere la rettifica IVA tramite art.26; X resta titolare di azione per la ripetizione delle somme indebitamente versate (compresa l'IVA) verso la controparte e l'avvocato può agire sul cliente. Quanto alle ritenute/IRPEF, l'art.10 co.1 lett. d-bis TUIR consente la deduzione delle somme restituite se tassate in anni precedenti; il contribuente può alternativamente chiedere il rimborso secondo il decreto MEF (applicazione aliquota primo scaglione) entro i termini previsti. Per i soggetti in regime forfettario la deduzione prevista dalla lett. d-bis non si applica nella determinazione forfetaria del reddito salvo che sussistano altri redditi; infine la modifica del "decreto rilancio" (restituzioni dal 1/1/2020 al netto delle ritenute) non si applica ai casi già definiti anteriormente.
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