Risposta n. 386 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente, richiamando pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato, orientamenti giurisprudenziali (Cass. 27/6/2008 n.17633) e la risoluzione 206/2009, sostiene che le somme sono assimilabili a risarcimenti/transazione non imponibili IVA e, per il principio di alternatività IVA-registro, soggette all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
Trattamento fiscale ai fini IVA delle somme dovute in esito a conciliazione giudiziale (art. 3 e 15 DPR n. 633/72) - Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27/7/2000 n. 212
Il quesito
Se le somme pagate dall'istante in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale ex art.185-bis c.p.c. siano soggette a IVA o all'imposta di registro.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso concreto non operi l'esclusione di cui all'art.15, comma 1, n.3 DPR 633/72 (non si tratta di rimborsi di anticipazioni in mandato con rappresentanza). Il verbale integra il sinallagma tra prestazione e corrispettivo; pertanto le somme sono imponibili ai fini IVA con aliquota ordinaria del 22%.
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