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Legge

L.R. Valle d'Aosta 13/2019

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 13/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene su numerose materie della Valle d'Aosta: cumulo di aiuti alle imprese, ambiente (ARPA), istruzione, trasporti, sanità, enti locali, agricoltura, politiche abitative, turismo e organizzazione regionale. Introduce e coordina nuove regole, proroghe e adempimenti; alcune misure sono limitate agli anni 2019-2021 o a termini specifici. Sono previste anche abrogazioni di disposizioni ormai superate.

Disposizioni collegate alla variazione di bilancio 2019/2021 della Regione Valle d'Aosta

Disposizioni collegate alla variazione di bilancio 2019/2021 della Valle d'Aosta

La legge regionale disciplina una serie di interventi eterogenei collegati al secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione autonoma Valle d'Aosta. La disciplina incide su aiuti alle imprese, trasporti, ambiente, sanità, politiche abitative, enti locali e altri settori, con alcune previsioni transitorie e una parte di norme a efficacia limitata nel tempo.

Industria e aiuti alle imprese

La legge uniforma la disciplina del cumulo degli aiuti pubblici in più leggi regionali di sostegno alle imprese. Per gli interventi in materia di ricerca e sviluppo, qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, sviluppo delle imprese industriali e artigiane, nuove imprese innovative e promozione degli investimenti, i contributi regionali possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi ammissibili, purché nel rispetto della normativa eurounitaria sugli aiuti di Stato.

È inoltre disposto il superamento di un contributo a favore di Autoporto s.p.a., mediante abrogazione di due norme finanziarie pregresse che prevedevano tale sostegno per spese di investimento di interesse regionale.

La legge conteneva anche una riforma del programma pluriennale per l’innovazione e lo sviluppo dell’industria e dell’artigianato, ma tale articolo è stato successivamente abrogato e non risulta più operativo.

Ambiente e ARPA Valle d’Aosta

Per l’ARPA Valle d’Aosta viene fissato, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un importo pari a 20.000 euro di risorse aggiuntive regionali destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale non dirigenziale. Le modalità di corresponsione sono demandate alla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto delle linee generali fissate nel documento di programmazione triennale, nel DEFR e nella programmazione settoriale regionale.

Politiche educative e Istituto Adolfo Gervasone

Per l’Institut régional Adolfo Gervasone viene ridefinita la figura del revisore dei conti: il controllo riguarda la regolarità della gestione amministrativa e contabile; la nomina è effettuata dalla Giunta regionale per tre anni tra soggetti esperti e iscritti nel registro dei revisori legali; il compenso è determinato nell’atto di incarico secondo i limiti regionali previsti. È inoltre modificato il regime dei beni mobili, che non sono più solo assegnati in uso ma vengono ceduti gratuitamente in proprietà all’Istituto. Il revisore già in carica resta fino alla scadenza naturale, e l’Istituto deve predisporre entro un anno l’inventario dei beni già concessi in uso e ora trasferiti.

Trasporti: piste da sci, impianti funiviari, autobus e linee funiviarie

In materia di piste di sci, la domanda di classificazione deve indicare la disponibilità delle aree oppure l’avvio della procedura per costituire coattivamente la servitù di pista. Il richiedente deve comunicare l’avvio del procedimento a tutti i proprietari interessati. Il decreto assessoriale di classificazione deve essere adottato entro 30 giorni dal parere e vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Per la servitù coattiva di pista, il procedimento si avvia quando le aree non sono disponibili ed è disciplinato dalla normativa regionale sulle espropriazioni. Sono abrogati i commi non più coerenti con il nuovo impianto.

Per gli impianti funiviari, viene attribuita precedenza alle iniziative di riconversione o potenziamento di comprensori sciistici con al massimo tre impianti aerei, secondo criteri di priorità approvati dalla Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale. Questa regola si applica alle domande presentate dopo la pubblicazione dei criteri.

Per il noleggio autobus con conducente, l’iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti riguarda titolari e dipendenti delle imprese autorizzate, in possesso di patente D e abilitazione professionale, previa domanda, verifica dei requisiti e svolgimento di un percorso formativo minimo di otto ore a carico dell’impresa. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal ruolo. È inoltre eliminato il riferimento alla vetustà massima di dodici anni dei mezzi.

Per le linee funiviarie in servizio pubblico, il richiedente la concessione deve comunicare l’avvio del procedimento a tutti i proprietari dei terreni interessati; per espropriazioni e diritti coattivi si applica la normativa generale vigente in materia di esproprio per pubblica utilità.

Sanità

Per il trasporto di infermi e feriti con autoambulanza, l’attività può essere svolta in proprio anche da enti, associazioni o privati muniti di autorizzazione sanitaria dell’Azienda USL, previo accertamento dei requisiti previsti dalla legge. È inoltre eliminato il riferimento specifico alla Croce Rossa Italiana nella disciplina delle autorizzazioni.

Enti locali

Il contributo straordinario concesso al Comune di Roisan deve essere restituito alla Regione a partire dal 2020, in massimo otto anni, con modalità concordate tra la struttura regionale competente e il Comune, senza interessi legali né rivalutazione monetaria.

Agricoltura e CERVIM

Per il CERVIM è ridefinita la governance del controllo contabile mediante la figura del revisore dei conti, che sostituisce il collegio dei revisori: controllo sulla gestione, partecipazione agli organi, vigilanza sulla legalità, esame di rendiconto e bilancio preventivo, e relazione annuale alla Giunta. La nomina è triennale rinnovabile, con requisiti di professionalità e indipendenza. Il collegio già esistente resta in carica fino alla scadenza e comunque fino all’adeguamento dello statuto.

Politiche abitative

La legge rafforza i doveri degli enti gestori degli alloggi ERP: quando un alloggio diviene disponibile, la struttura competente deve essere informata entro dieci giorni se l’alloggio è utilizzabile ai fini dell’assegnazione.

È inoltre stabilito che, dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, l’ente che ha emanato il bando assume le funzioni di ente gestore per assegnazioni e adempimenti connessi, anche rispetto a assegnazioni già disposte da altro ente. La stipula e la gestione del contratto di locazione restano però in capo all’ente titolare del diritto reale, se diverso.

La disciplina delle graduatorie viene resa più puntuale: la graduatoria cessa il 31 dicembre dell’anno di emanazione del nuovo bando, con efficacia della nuova graduatoria dal 1° gennaio successivo; se la graduatoria definitiva è approvata dopo il 31 dicembre, la precedente cessa alla data di approvazione della nuova. La nuova regola sulle funzioni dell’ente gestore si applica anche alle graduatorie approvate prima dell’entrata in vigore della legge.

Turismo

Nella commissione per la formazione professionale turistica, la partecipazione dell’assessore regionale competente può avvenire anche tramite un suo delegato.

Organizzazione regionale

Viene precisato che alcune incompatibilità previste per l’organizzazione dell’Amministrazione regionale e del comparto unico non si applicano nemmeno all’avvocato dirigente dell’Avvocatura regionale.

Proroghe e disposizioni finali

La legge contiene una proroga di termini in materia regionale e, in una delle sue disposizioni finali, sposta al 31 dicembre 2020 un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019.

Per i segretari degli enti locali, nelle more del concorso previsto dalla normativa regionale, gli iscritti all’Albo già presenti alla data di entrata in vigore della legge possono ricevere incarichi per coprire posti vacanti per cessazione di titolari, anche in deroga alla disciplina ordinaria e in mancanza di interesse da parte di altri iscritti; per le supplenze, la priorità va ai segretari collocati in disponibilità.

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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