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Risoluzione

Risoluzione n. 55 del 5/08/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come recuperare le ritenute d'acconto erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. In alternativa al rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973, tali ritenute possono essere scomputate nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, purché certificate dal sostituto d'imposta, applicando le modalità già indicate nella risoluzione n. 47/E del 2013.

Ritenute d'acconto erroneamente applicate ai contribuenti nel regime di vantaggio 2012

Ritenute d'acconto erroneamente applicate nel regime di vantaggio

La risoluzione affronta il tema delle ritenute d'acconto applicate per errore ai compensi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il documento richiama la precedente risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 e ne estende i chiarimenti a ulteriori fattispecie segnalate all'Amministrazione finanziaria.

Fattispecie considerate

Le segnalazioni riguardano in particolare tre situazioni ricorrenti:

  • compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
  • compensi erogati nel 2012 per fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei cosiddetti "minimi" di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'INPS.

Questione interpretativa

È stato chiesto come recuperare le ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d'imposta 2012, considerando che la modulistica dichiarativa non prevede uno specifico campo per lo scomputo. La ragione è che il regime di vantaggio non prevede l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto quando il contribuente abbia rilasciato apposita dichiarazione al sostituto.

Soluzione fornita dall'Amministrazione

L'Amministrazione ritiene che, per analogia con quanto già affermato nella risoluzione n. 47/E del 2013 relativa alle ritenute applicate dagli istituti bancari sui bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, i medesimi chiarimenti possano applicarsi in generale a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti in regime di vantaggio, purché siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla disciplina del regime.

Modalità di recupero delle ritenute

In alternativa alla presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, i contribuenti interessati possono scomputare le ritenute nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013. Tale possibilità è subordinata alla condizione che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta e risultino esposte nel modello 770.

Indicazioni operative per la dichiarazione

Per l'applicazione pratica si richiamano le stesse modalità operative indicate nella risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare:

  • nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzato il campo "Situazioni particolari" con il codice "1";
  • le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime di vantaggio, comprese quelle eventualmente subite sui bonifici trattati dalla precedente risoluzione, devono essere indicate nel rigo RS33, colonna 2;
  • deve essere utilizzato esclusivamente il primo modulo del quadro RS;
  • non deve essere compilata la colonna 1 del rigo RS33.

Portata della risoluzione

Il documento conferma quindi che le ritenute d'acconto erroneamente applicate nel 2012 ai contribuenti nel regime di vantaggio possono essere recuperate in dichiarazione, evitando il ricorso all'istanza di rimborso, ma solo in presenza di certificazione regolare del sostituto d'imposta e nel rispetto delle modalità dichiarative specificate dall'Agenzia delle Entrate.

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