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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14850/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo disponendo il dissequestro delle somme sul conto Poste Pay intestato a Penza oltre il quinto pignorabile. Il PM denunciava violazione di legge (art. 321 c.p.p. e art. 545 c.p.c.), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente equiparato il sequestro dei crediti da lavoro non ancora riscossi al sequestro delle somme già accreditate su conto, invocando l'applicazione del comma 6 dell'art. 545 c.p.c. (soglia del triplo dell'assegno sociale per somme accreditate prima del pignoramento).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il Pubblico Ministero non ha specificato con chiarezza l'effetto concreto richiesto con riferimento al comma 6 dell'art. 545 c.p.c. (se chiedeva il dissequestro integrale delle somme accreditate prima del sequestro o altro). Inoltre il giudice ha ricordato che le questioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro non sono oggetto di riesame cautelare e, se del caso, vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. La Corte ha confermato il principio secondo cui i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ha altresì osservato la distinzione tra somme già accreditate prima del vincolo (soggette al limite del triplo dell'assegno sociale) e somme che confluiranno dopo (soggette al limite del quinto), e ha ritenuto che il ricorso non precisasse richieste relative alle somme accreditate anteriormente.

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. civ.

    «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

    Se le somme derivanti da lavoro sono gia' confluite su conto prima del vincolo, il pignoramento/sequestro può colpire solo l'eccedenza rispetto al triplo dell'assegno sociale; se l'accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, si applicano i limiti ordinari (es. il quinto). Disposizione applicabile anche al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma penale contestata all'indagato (reato connesso all'indebita percezione e cessione di crediti d'imposta/bonus edilizi). In base al procedimento è stata disposta confisca per equivalente fino alla concorrenza del maggiore importo.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso per dedurre la violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo generico e insufficiente a definire l'effetto richiesto, con conseguente inammissibilità.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, nei motivi di impugnazione, di indicare specificatamente le richieste in rapporto alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto: la mancanza di tale specificazione determina inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022 - Cinaglia)

    Principio che i limiti di impignorabilità delle somme da lavoro si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

  • Giurisprudenza (Sez. 3 n. 14606 del 14/03/2019 - Di Franco)

    Conferma che il sesto comma dell'art. 545 c.p.c. si applica anche in ambito penale al sequestro finalizzato alla confisca.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra somme gia' accreditate sul conto alla data del vincolo e somme che confluiranno successivamente: per le prime può trovare applicazione il limite del triplo dell'assegno sociale; per le seconde il limite del quinto (o altri limiti previsti dai commi terzo-quarto-quinto).
  • I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. si applicano anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
  • Le questioni attinenti esclusivamente alle modalità di esecuzione del sequestro non sono tipicamente rimediabili con il riesame cautelare o con ricorso per cassazione: vanno valutate e proposte con gli strumenti procedurali appropriati (es. incidente di esecuzione).
  • In impugnazioni di provvedimenti cautelari occorre specificare chiaramente l'effetto concreto richiesto (es. dissequestro integrale delle somme accreditate anteriormente, o solo di una quota): l'assenza di tale specificazione può rendere il ricorso inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Quando si contesta l'esecuzione di un sequestro su conti correnti, documentare con precisione le date di accredito delle somme è cruciale per determinare quale parametro di protezione (triplo assegno sociale vs quinto) sia applicabile.
  • Se l'importo confluito sul conto è inferiore al triplo dell'assegno sociale, le somme accreditate anteriormente potrebbero non essere aggredibili; per le somme future, vale invece la regola del quinto.

Testo integrale

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