Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11475/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Un ex componente del consiglio di amministrazione, già presidente della società, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di un importo ingente qualificato come residuo compenso straordinario deliberato dall'assemblea dei soci in relazione a una complessa operazione di gestione e valorizzazione di un immobile sociale. La società proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice ordinario per effetto di una clausola compromissoria contenuta nello statuto, che devolveva ad arbitrato rituale le controversie tra soci, o tra soci e società e alcuni organi sociali, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il Tribunale accoglieva l'eccezione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo compromettibile anche il credito dell'amministratore. Il ricorrente impugnava con regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, perché la clausola sarebbe riferibile solo alle controversie fra soci o tra soci e società, amministratori, liquidatori e sindaci, ma non a quelle tra società ed ex amministratore; 2) inoperatività oggettiva della clausola, poiché il credito riguarderebbe un compenso straordinario per attività specifiche estranee al rapporto sociale; 3) nullità/invalidità della clausola per la previsione di un preliminare tentativo di conciliazione affidato a un organismo non più coerente con la disciplina sopravvenuta della mediazione ex d.lgs. 28/2010. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri, e ha cassato la decisione del Tribunale dichiarando la competenza del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi e ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano. Ha quindi affermato che la controversia sul compenso dell'ex amministratore non rientrava nella clausola compromissoria statutaria, poiché il primo comma della clausola devolveva all'arbitrato solo le liti relative al rapporto sociale in senso proprio, cioè inerenti al contratto di società, mentre il rapporto tra società e amministratore è un rapporto organico e fiduciario distinto dal rapporto sociale. La statuizione sulle spese è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    norma richiamata per il ricorso monitorio da cui è originata la lite

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    norma richiamata in relazione al deposito della memoria nel regolamento di competenza

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione del contratto fondato sulla comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole nel loro complesso

  • art. 2247 c.c.

    utilizzato per definire il rapporto sociale come rapporto inerente al contratto di società

  • art. 36 Cost.

    citato incidentalmente per qualificare il rapporto tra amministratore e società come rapporto fiduciario che può anche essere gratuito

  • d.lgs. n. 28 del 2010

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'invalidità della previsione di conciliazione preliminare, questione rimasta assorbita

  • d.lgs. n. 5 del 2003

    richiamato dal ricorrente in relazione all'abrogazione della disciplina degli organismi di conciliazione nelle cause endosocietarie, questione rimasta assorbita

Massime di principio

  • Nel decidere sulla competenza derivante da una clausola compromissoria statutaria, il giudice di legittimità può procedere direttamente all'interpretazione della clausola e, in tale materia, opera anche come giudice del fatto.
  • L'interpretazione della clausola compromissoria deve partire dal testo complessivo della pattuizione: il senso letterale va desunto dall'intera formulazione negoziale e dalla correlazione tra tutte le sue parti, non da una singola espressione isolata.
  • Se la clausola compromissoria delimita l'ambito oggettivo alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tale limite non può essere superato da una previsione successiva che si limiti a rendere vincolante la clausola per ulteriori soggetti, senza ampliare l'oggetto devoluto agli arbitri.
  • Il rapporto tra società e amministratore, pur rientrando nei rapporti societari in senso ampio, non coincide con il rapporto sociale in senso proprio, che si riferisce al contratto di società; ne consegue che una clausola riferita ai soli diritti disponibili relativi al rapporto sociale non comprende automaticamente le controversie sul compenso dell'amministratore.
  • La qualificazione del credito come compenso straordinario o ordinario non è decisiva, se la clausola compromissoria non copre comunque, per il suo tenore, la controversia insorta tra società e amministratore.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniArbitrato
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.