Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28976/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del resistente, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., con compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della norma e la sua inapplicabilità alla rinuncia al ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società bancaria, tramite mandataria, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo del fallimento di una società. Il ricorso era affidato a quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per la sopravvenuta chiusura del fallimento; il fallimento ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata solo per descrivere l’opposizione allo stato passivo avverso il decreto del tribunale.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, con spese compensate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l’applicazione in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato come norma istitutiva dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., con possibile compensazione delle spese secondo la decisione della Corte.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e richiede stretta interpretazione.
  • Le disposizioni che introducono oneri economici aggiuntivi collegati alle impugnazioni non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, in particolare quando l’impugnazione venga meno per effetto di una rinuncia sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.