Cassazione Civile, Ordinanza n. 28976/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del resistente, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., con compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della norma e la sua inapplicabilità alla rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società bancaria, tramite mandataria, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo del fallimento di una società. Il ricorso era affidato a quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per la sopravvenuta chiusura del fallimento; il fallimento ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per descrivere l’opposizione allo stato passivo avverso il decreto del tribunale.
Fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, con spese compensate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l’applicazione in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato come norma istitutiva dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., con possibile compensazione delle spese secondo la decisione della Corte.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e richiede stretta interpretazione.
- Le disposizioni che introducono oneri economici aggiuntivi collegati alle impugnazioni non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, in particolare quando l’impugnazione venga meno per effetto di una rinuncia sopravvenuta.
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