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Legge

L.R. Lazio 5/2002

Comitato regionale per i lavori pubblici (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio un comitato tecnico-amministrativo per i lavori pubblici, ne definisce composizione, funzioni consultive, regole di astensione e trattamento economico. Disciplina anche le competenze delle strutture decentrate per i pareri su opere sotto soglia e contiene norme transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria. Previste soglie e regole applicabili nel tempo secondo le successive modifiche.

Istituzione del Comitato regionale per i lavori pubblici del Lazio

Comitato regionale per i lavori pubblici del Lazio

La legge regionale istituisce il Comitato regionale per i lavori pubblici come organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione Lazio o di interesse regionale. La disciplina regola composizione, competenze, funzionamento, trattamento economico e rapporti con le strutture decentrate regionali.

Composizione, nomina e durata

Il comitato è composto da membri con diritto di voto e da partecipanti senza voto, con alcune categorie che acquisiscono diritto di voto quando designate ai sensi della normativa statale richiamata. La costituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

  • Presidente: coordinatore esterno alla Regione, designato dal Presidente della Giunta.
  • Componenti regionali: sette dirigenti designati dalla Giunta, i dirigenti delle aree decentrate competenti, il direttore regionale competente in materia di lavori pubblici o un delegato, il direttore regionale competente in materia di trasporti o un delegato, e un dirigente dell’avvocatura e consulenza o un delegato.
  • Partecipanti invitati senza voto, salvo i casi previsti: rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, delle Soprintendenze competenti, della Soprintendenza scolastica interregionale, dirigenti delle strutture regionali interessate, oltre a nove esperti esterni designati dalla Giunta su specifiche materie tecniche e giuridiche.

Il comitato dura in carica fino al sessantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta.

Competenze consultive del comitato

Il comitato rende pareri obbligatori su una serie di atti in materia di lavori pubblici, soprattutto quando l’importo dei lavori a base di gara raggiunge o supera la soglia prevista dalla legge. Tra i principali casi figurano:

  • progetti definitivi, esecutivi e, in alcuni casi, preliminari per concessioni, appalti concorso o opere strategiche sopra soglia;
  • opere pubbliche regionali, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale e opere realizzate con finanziamenti regionali, comunitari o statali erogati tramite la Regione;
  • opere pubbliche degli enti locali quando riferite a funzioni regionali delegate o subdelegate;
  • piani e programmi settoriali regionali su viabilità, trasporti, acquedotti, difesa del suolo e porti;
  • classificazione e declassificazione di opere pubbliche regionali, in particolare strade e porti;
  • transazioni, risoluzioni e rescissioni contrattuali relative a opere pubbliche sopra soglia;
  • concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche, in caso di opposizioni o domande concorrenti;
  • istanze di dichiarazione di pubblica utilità presentate da promotori privati di espropriazioni per opere previste da leggi speciali;
  • ulteriori progetti, piani e programmi per i quali la normativa di settore richieda il parere preventivo di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

Il comitato può essere inoltre investito, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, di pareri su progetti e su transazioni, risoluzioni e rescissioni contrattuali relativi a opere pubbliche di competenza locale, sempre sopra soglia.

Restano esclusi i progetti e le questioni relativi all’edilizia residenziale pubblica, che seguono la disciplina consultiva speciale prevista dalle norme statali e regionali.

Soglia economica e ambito dei pareri

La legge collega l’intervento del comitato a una soglia minima dell’importo dei lavori a base di gara. In sede di prima applicazione la soglia è fissata in lire tre miliardi; il testo consolidato riporta la soglia di euro 3.000.000,00 per le fattispecie disciplinate successivamente.

Per le opere sotto soglia intervengono le strutture decentrate dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, secondo competenza territoriale.

Attività consultiva delle strutture decentrate regionali

Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente esprimono pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte che rientrano nelle competenze del comitato ma hanno importo inferiore alla soglia minima, con specifiche differenziazioni:

  • per le opere di cui all’articolazione principale della legge, quando l’importo è inferiore alla soglia;
  • per le opere pubbliche regionali con importo inferiore alla soglia e superiore a 500 mila euro, nel caso previsto dal testo consolidato.

Su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, le strutture decentrate possono esprimere pareri anche sui progetti e sulle proposte riferiti a opere locali sotto soglia.

Anche per tali strutture resta esclusa l’edilizia residenziale pubblica.

Incompatibilità, decadenza e astensione

I membri esterni designati come esperti decadono se non partecipano, senza giustificato impedimento, per più di tre sedute consecutive cui siano stati regolarmente invitati; la decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Tutti i membri sono tenuti ad astenersi dalle riunioni quando l’oggetto riguardi:

  • atti alla cui redazione abbiano partecipato o nei quali abbiano comunque un interesse, anche indiretto;
  • atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendano oppure con i quali abbiano rapporti professionali in corso.

Trattamento economico

Ai componenti del comitato e ad alcuni partecipanti alle sedute spetta il trattamento economico determinato secondo la disciplina regionale richiamata. Il decreto di costituzione stabilisce anche il compenso del presidente, che non può superare, in relazione alla complessità dell’incarico, la retribuzione dei dirigenti regionali apicali.

Regime transitorio

Nella prima applicazione della legge:

  • la soglia minima per l’intervento del comitato è fissata in lire tre miliardi;
  • il Presidente della Giunta regionale deve costituire il comitato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • dalla data di costituzione il nuovo comitato subentra nelle funzioni della seconda sezione del precedente comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, limitatamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.

Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente

Dalla data di costituzione del comitato sono abrogate la legge regionale n. 43 del 1977 e successive modificazioni, con alcune eccezioni espressamente salvate, nonché specifiche disposizioni della legge regionale n. 53 del 1998. Il testo mantiene inoltre il raccordo con ulteriori discipline regionali richiamate in materia di comitati consultivi tecnici.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla disciplina sul trattamento economico dei componenti e dei partecipanti alle sedute gravano sullo stanziamento previsto in un apposito capitolo del bilancio regionale.

Ambito territoriale ed efficacia pratica

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Lazio e i soggetti pubblici e privati operanti nel relativo ambito. Il testo istituisce un organo consultivo ancora strutturalmente rilevante nel sistema regionale dei lavori pubblici, con regole che devono essere lette secondo le successive modifiche legislative riportate nel testo consolidato.

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