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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27779/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 22/02/2024 che ha rigettato l'istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011, denunciando violazione dell'art. 666, comma 5, c.p.p. per mancata acquisizione di ulteriori informazioni e documenti relativi alla sua presunta frequentazione con soggetti pregiudicati. La difesa sosteneva che gli incontri erano sporadici e leciti (alcuni soggetti sarebbero parenti), che le annotazioni derivavano da banche dati senza informative di polizia giudiziaria, e ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa del ricorrente che, secondo lui, era stata travisata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 666, comma 5, c.p.p. non imponga una conseguenza automatica per la mancata acquisizione discrezionale di atti; la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto sufficienti le risultanze della nota informativa della Questura di Foggia del 02/02/2024. La doglianza sulla motivazione è stata esclusa in quanto attiene alla valutazione e non a violazione di legge; la motivazione non è risultata mancante o meramente apparente secondo i parametri giurisprudenziali indicati. Inoltre la cassazione ha rilevato che il ricorso non era autosufficiente perché mancavano documenti comprovanti l'attività lavorativa e la liceità/specificità degli incontri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 159/2011

    Norma che disciplina la riabilitazione quale beneficio per i soggetti assoggettati a misure di prevenzione; applicata come fondamento dell'istanza che il ricorrente aveva proposto.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Previsione che consente al giudice di acquisire, anche d'ufficio, elementi utili per la valutazione della personalità del richiedente la riabilitazione; la Corte ha interpreta to come conferente un potere discrezionale il cui mancato esercizio, se motivato come superfluo, non determina automaticamente una nullità o una violazione di legge.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di tassatività delle nullità: la mancata acquisizione di atti non produce automaticamente una nullità a meno che non sia prevista dalla legge.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella discussione sull'apparenza della motivazione: l'assenza o mera apparenza della motivazione può costituire violazione di legge in riferimento a questo articolo quando ricorrono i presupposti.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione: non sono ammesse censure che riguardano la mera valutazione dei fatti se non quando configurano violazione di legge o motivazione assente/apparente nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'art. 666, comma 5, c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale di acquisizione probatoria; la mancata acquisizione non costituisce di per sé una violazione di legge se il giudice ritiene le risultanze già assunte sufficienti e lo motiva.
  • In materia di misure di prevenzione il sindacato della Corte di Cassazione è prevalentemente limitato alla verifica di violazioni di legge; i vizi di valutazione e di logicità della motivazione sono difficilmente sindacabili a meno che non si tratti di motivazione assente o meramente apparente secondo i parametri giurisprudenziali consolidati.
  • La motivazione è considerata "apparente" o assente solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che potrebbe determinare un esito opposto; la mera divergenza valutativa non è sufficiente.
  • Chi chiede la riabilitazione ha l'onere probatorio di dimostrare il cambiamento di condotta e la scomparsa dei fattori di pericolosità: il semplice tempo trascorso o l'inizio di un'attività lavorativa non sono, di per sé, idonei a garantire la riabilitazione.
  • In cassazione è necessario produrre/documentare gli elementi di fatto ritenuti decisivi per la censura: il ricorso non è autosufficiente se non allega gli atti che si assume siano stati travisati o omessi dai giudici di merito.
  • Le risultanze di polizia giudiziaria e le note informative delle Questure possono costituire base probatoria rilevante per i giudici delle misure di prevenzione; la loro considerazione è legittima se valutata e motivata dal giudice.

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