Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 789 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito riconducibile alla disciplina del c.d. revenge porn. L’intervento è finalizzato a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e a imporne, ove acquisito in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità. Il provvedimento si conclude con la ratifica del Garante del provvedimento urgente già adottato e trasmesso al gestore delle piattaforme.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn.

Ratifica di provvedimento d’urgenza in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione relativa alla possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di c.d. revenge porn.

Quadro normativo di riferimento

L’Autorità richiama innanzitutto l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare un provvedimento d’urgenza volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e attivazione del procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook e Instagram.

Sulla base della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile e ha proceduto in via d’urgenza.

Misure ordinate con la determinazione n. 597 dell’11 dicembre 2024

Con la determinazione dirigenziale n. 597/2024 sono state disposte due misure principali:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il provvedimento del 12 dicembre 2024 si limita a ratificare, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 597/2024 adottato l’11 dicembre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Non risultano nel testo ulteriori valutazioni sostanziali, contestazioni sanzionatorie o importi di sanzione, trattandosi di un intervento cautelare e di ratifica finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo dell’intervento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. È richiamato anche il termine di quarantotto ore per la decisione dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram.

Provvedimento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 597 dell’11 dicembre 2024, con cui ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale per fini probatori

Nella stessa determinazione è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 12 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 597/2024 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure cautelariminori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.