Cassazione Penale, Sentenza n. 33447/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per violazione di legge e carenza di motivazione: lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per difetto sopravvenuto della querela dopo la modifica dell'art. 624 c.p.; contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (affermando che il Tribunale aveva motivato solo sul profilo della 'cosa esposta alla pubblica fede' ed escluso quello della 'destinazione a pubblico servizio'); deduce inoltre inosservanza degli artt. 624 comma 3 e 625 n.7 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene infine che il furto di energia tramite allaccio alla rete pubblica non necessariamente pregiudica il servizio pubblico.
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce della modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, il furto è in linea generale procedibile a querela salvo le eccezioni previste dall'art. 625 (tra cui i casi relativi a beni destinati a pubblico servizio e l'ipotesi del furto di energia tramite allaccio abusivo). È stato confermato che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 si applica al furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo indipendentemente dall'effettivo pregiudizio al servizio, e che la Corte d'appello ha legittimamente integrato la motivazione parziale della sentenza di primo grado. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Dopo la modifica il delitto di furto, anche se aggravato, è in generale punibile a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'art. 625 (che rendono la condotta procedibile d'ufficio in determinati casi)
art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 7)
L'aggravante per il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità si applica, secondo la giurisprudenza consolidata citata, anche al furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo, indipendentemente dall'effettivo danno o pregiudizio al servizio
Prevede aggravanti specifiche quando il fatto è commesso su componenti o materiali sottratti ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia o altri servizi pubblici; tale circostanza rientra tra le ipotesi che mantengono la procedibilità d'ufficio
Norma sulla condizione di procedibilità; la censura per mancata declaratoria di non doversi procedere è stata rigettata perché nel caso concreto ricorrono eccezioni che rendono procedibile d'ufficio il delitto contestato
Consente al giudice d'appello, nei limiti dei suoi poteri di piena cognizione, di integrare o redigere motivazione mancanti della sentenza di primo grado senza dover sempre procedere alla nullità e alla trasmissione degli atti
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato il regime di procedibilità del furto (art. 624 c.p.), rendendo necessaria la verifica delle eccezioni previste dall'art. 625 per stabilire se il reato sia procedibile d'ufficio o a querela
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 il furto è in linea generale procedibile a querela; pertanto in assenza di querela il procedimento può essere estinto salvo che non ricorra una delle eccezioni dell'art. 625
- Il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo integra di regola l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (o comunque rientra nelle eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio) indipendentemente dall'effettivo pregiudizio al servizio o dal danno concreto
- Quando la motivazione di primo grado è parziale o incompleta la Corte d'appello può legittimamente integrare la motivazione nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione; ciò rende più difficile il successo di censure basate solo su un apparente vizio motivazionale
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare se il fatto ricade nelle ipotesi speciali dell'art. 625 (esposizione alla pubblica fede, destinazione a pubblico servizio, beni in uffici pubblici, componenti di infrastrutture ecc.): se sì, il procedimento rimane procedibile d'ufficio
- In fase difensiva, per ottenere il proscioglimento per difetto di querela dopo la riforma, occorre dimostrare in modo puntuale l'assenza di tutte le condizioni che costituiscono le eccezioni previste dall'art. 625; contestazioni meramente generiche sull'assenza di danno o pericolo sono generalmente insufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →